IL TRIBUNALE REGIONALE Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 75 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da: A.N. I.E.F. (Associazione Nazionale Insegnanti Educatori in Formazione), in persona del legale rappresentante pro tempore; Mauro Alario, Mauro Avi, Giampiero Bisignano, Sergio Camedda, Francesco Cassiani, Anna Irene Faraoni, Estella Longo, Paola Melchiori, Monica Moscatt, Alessandra Mosna, Claudia Parla', Alessandra Piva, Fortuna Romano, Adriana Segatta, Rocco Tirone, Patrizia Visconti, rappresentati e difesi dagli avv.ti Cristiana Pinamonti e Paolo De Nardis e con domicilio elettopresso il loro studio in Trento, Piazza Mosna, n. 25 Contro: Provincia autonoma di Trento, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Daria de Pretis, Nicolo', Pedrazzoli e Lucia Bobbio ed elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura della Provincia in Trento, Piazza Dante, n. 15; - Provincia autonoma di Trento - Servizio per la gestione delle risorse umane scuola e formazione professionale, in persona del Dirigente pro-tempore, non costituito in giudizio Per l'annullamento quanto al ricorso principale: della deliberazione della Giunta provinciale n. 14 di data 15 gennaio 2010 e del bando contenente l'«Aggiornamento straordinario delle graduatorie penali per titoli del personale docente formate per gli anni scolastici 2009 -2010, 2010 - 2011, 2011 - 2012 e 2012 - 2013. Termini e modalita' d presentazione delle domande documentazione necessaria e ulteriori direttive applicative (art 4, comma 1, del decreto del Presidente della Provincia 28 dicembre 2006, n. 27-80/Leg.)», costituente parte integrante e sostanziale della deliberazione medesima, nella parte in cui prevede l'attribuzione di «quaranta punti per il servizio prestato con continuita' per almeno tre anni scolastici consecutivi nelle scuole provinciali a carattere statali paritario, legalmente riconosciute pareggiate o parificate del Trentino», con la specificazione che «tale punteggio e' riconosciuto per un massimo di quattro volte e purche' il servizio sia sta prestato almeno sei mesi per anno» (art. 9, comma 1), e nella parte in cui prevede che «la rideterminazione del punteggio attribuito per il servizio effettivamente prestato con continuita' ai sensi del comma 1 dell'articolo 9 di questo bando» viene effettuata anche per gli insegnanti che non presentano domanda di aggiornamento (art. 1, comma 2); di ogni altro atto connesso, conseguente o presupposto, e in particolare delle graduatorie ad esaurimento, in corso di pubblicazione, cosi' come aggiornate ai sensi degli atti impugnati; quanto al ricorso per motivi aggiunti: della determinazione del Dirigente del Servizio per la gestione risorse umane scuola e F.P. n. 125 del 15.6.2010, avente ad oggetto l'«Approvazione e pubblicazione delle graduatorie provinciali per titoli provvisorie del personale docente per il quadriennio 2009 - 2013», pubblicate in data 16.6.2010 sui sito internet «vivo scuola» della Provincia come da circolare del competente Dirigente prot. n. 17540 del 15.6.2010. Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia autonoma di Trento; Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2010 il cons. Alma Chiettini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Fatto e diritto 1. I ricorrenti espongono in fatto di essere insegnanti tesserati A.N.I.E.F., l'associazione nazionale degli insegnanti educatori in formazione che rappresenta e tutela i docenti della scuola italiana, di essere titolari di abilitazioni per diverse classi di concorso, di essere iscritti nella terza fascia delle graduatorie per titoli della Provincia di Trento valevoli per gli anni 2009 - 2013, e di aver presentato la domanda di inserimento nelle graduatorie provinciali per il quadriennio 2010 - 2013 secondo le procedure stabilite dal bando approvato con la deliberazione della Giunta provinciale 15.1.2010, n. 14, concernente l'aggiornamento straordinario delle suddette graduatorie provinciali per titoli del personale docente. L'art. 9, comma 1, del bando per l'aggiornamento delle graduatorie ha disposto che «sono attribuiti quaranta punti per il servizio effettivamente prestato per tre anni scolastici continuativi nelle scuole provinciali a carattere statale, paritarie, legalmente riconosciute, pareggiate o parificate del Trentino; tale punteggio e' riconosciuto per un massimo di quattro volte e purche' il servizio sia stato prestato per almeno sei mesi per anno»; l'art. 1, comma 2, dello stesso bando ha inoltre disposto che «gli aspiranti docenti che non presentano la domanda di aggiornamento conservano il punteggio posseduto, fatta salva la rideterminazione del punteggio attribuito per il servizio effettivamente prestato con continuita' ai sensi del comma 1 dell'art. 9» . Tale peculiare criterio di formazione delle graduatorie rappresenta la pedissequa applicazione del comma 8 dell'art. 67 della legge provinciale 28.12.2009, n. 19. 2. Con ricorso notificato in data 22 marzo 2010 e depositato presso la Segreteria del Tribunale il successivo 3 aprile, i ricorrenti hanno impugnato il citato bando, deducendo le seguenti censure in diritto: I - «illegittimita', in via derivata e riflessa, per illegittimita' costituzionale dell'art. 67, comma 8, della L.p. 28.12.2009, n. 19, dell'art. 92, comma 2, lett. e), della L.p. 7.8.2006, n. 5, e dell'art. 1, comma 2, lett. b) del Protocollo d'Intesa tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca e la Provincia autonoma di Trento, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 454 dell'11.3.2005, in relazione al combinato disposto degli artt. 97, comma 1, e 3 della Costituzione e degli artt. 9, comma 1, n. 2), e 5 dello Statuto speciale di autonomia»; a loro avviso la valorizzazione della continuita' didattica nei suesposti termini temporali contrasterebbe con il principio meritocratico, inteso come stringente obbligo di congruamente apprezzare il patrimonio integrato dai titoli di studio e dall'esperienza maturata da ciascun insegnante, desumibile dagli artt. 97 e 3 della Costituzione; II - «illegittimita', in via derivata e riflessa, per illegittimita' costituzionale dell'art. 67, comma 8, della L.p. 28.12.2009, n. 19, dell'art. 92, comma 2, lett. e), della L.p. 7.8.2006, n. 5, e dell'art. 1, comma 2, lett. b) del Protocollo d'Intesa tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca e la Provincia autonoma di Trento, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 454 dell'11.3.2005, in relazione al combinato disposto degli artt. 3, 4 e 120 della Costituzione»; III - «illegittimita', in via derivata e riflessa, per illegittimita' costituzionale dell'art. 67, comma 8, della L.p. 28.12.2009, n. 19, dell'art. 92, comma 2, lett. e), della L.p. 7.8.2006, n. 5, e dell'art. 1, comma 2, lett. b) del Protocollo d'Intesa tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca e la Provincia autonoma di Trento, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 454 dell'11.3.2005, in relazione agli artt. 117, comma 1, e 11 della Costituzione e agli artt. 149 e 150 del Trattato dell'Unione Europea»; IV - «illegittimita', in via derivata e riflessa, per illegittimita' costituzionale dell'art. 67, comma 8, della. L.p. 28.12.2009, n. 19, in relazione al combinato disposto degli artt. 97, comma 1, e 3 della Costituzione e degli artt. 9, comma 1, n. 2), e 5 dello Statuto speciale di autonomia e al canone generale di ragionevolezza delle leggi, nonche' degli artt. 3, 4 e 120 della Costituzione e al canone generale di ragionevolezza delle leggi, degli artt. 117, comma 1, e 11 della Costituzione e degli artt. 149 e 150 del Trattato dell'Unione Europea e al canone generale di ragionevolezza delle leggi». I ricorrenti assumono che contrasterebbe con i richiamati principi l'ultima modificazione apportata alla disciplina provinciale con la quale e' stato deciso di riconoscere retroattivamente per la continuita' didattica 40 punti per ogni triennio di lavoro prestato in Provincia di Trento, rinnovabili fino a quattro volte per un massimo di 160 punti: si tratterebbe di una scelta manifestamente irragionevole per la quantita' del punteggio, sia triennale che totale, previsto. I ricorrenti hanno chiesto, in via cautelare, la sospensione del provvedimento impugnato. 3. Si e' tempestivamente costituita in giudizio l'Amministrazione provinciale intimata, chiedendo la reiezione del ricorso nel merito perche' infondato. 4. Con ordinanza n. 35, adottata nella camera di consiglio del 9 aprile 2010, la domanda cautelare e' stata respinta con riferimento ai primi tre motivi introdotti, sul rilievo che il principio della «continuita' didattica» e' codificato nelle norme di attuazione dello Statuto, ove e' affidato alla Provincia il compito di disciplinare «la miglior utilizzazione del personale anche al fine di soddisfare le esigenze di continuita' didattica», e di apprestare le «misure per la determinazione dei tempi e delle modalita' per la mobilita' del personale insegnante tra il territorio provinciale e il restante territorio nazionale»; che, inoltre, la normativa provinciale di fonte primaria e secondaria emanata fino al 2006 non sembra in contrasto con i dedotti principi costituzionali. Con la stessa ordinanza e' stato invece rinviato al merito l'approfondimento del quarto motivo. 5. La Provincia autonoma di Trento, con atto notificato in data 14 giugno 2010 e depositato presso la Segreteria del Tribunale il successivo giorno 15, ha chiesto che il Tribunale si esprima in via cautelare anche sul quarto mezzo del ricorso, sul motivato rilievo che nel mese di luglio l'Amministrazione dovra' approvare le graduatorie definitive del personale docente per il prossimo anno scolastico che iniziera' nel mese di settembre 2010. 6. Con istanza del 15 giugno 2010 la difesa dell'Amministrazione provinciale ha chiesto, ai sensi dell'art. 36 del R.D. 17.8.1907, n. 642, l'abbreviazione del termine necessario per la fissazione dell'udienza camerale. Con decreto del Presidente del Tribunale n. 14 del 17.6.2010 il predetto termine e' stato ridotto a cinque giorni. 7. Con ricorso per motivi aggiunti notificato in data 18 giugno 2010 e depositato presso la Segreteria del Tribunale il successivo giorno 22, i ricorrenti hanno impugnato le graduatorie provvisorie medio tempore pubblicate, deducendo la loro illegittimita' in via derivata e denunciando le conseguenze dell'applicazione delle impugnate disposizioni sulla loro posizione in graduatoria, all'evidenza peggiorativa sia della precedente che di quella che spetterebbe loro se si fosse applicata la normativa a regime. I deducenti, infatti, si sarebbero visti superare, anche di molte posizioni, da altri insegnanti in ragione del solo punteggio assegnato (fino a 160 punti) per la sola anzianita' di servizio prestata in Provincia di Trento negli anni trascorsi. Inoltre, i ricorrenti hanno nuovamente formulato l'istanza cautelare con riferimento al motivo il cui esame era stato rinviato alla sede della definizione del merito. 8. In vista dell'udienza camerale le parti costituite hanno depositato ulteriore documentazione e memorie conclusionali. 9. Alla camera di consiglio del 24 giugno 2010, il procuratore dell'Amministrazione provinciale ha dato atto della rinuncia ai termini di difesa sull'istanza cautelare presentata dai deducenti con il ricorso per motivi aggiunti; successivamente ha avuto luogo l'illustrazione da parte dei difensori delle opposte argomentazioni. In esito a quanto deciso in camera di consiglio e' stata emessa l'ordinanza in pari data n. 73 con la quale, sul rilievo che la questione di legittimita' costituzionale dedotta con il quarto mezzo sia rilevante ai fini del decidere, nonche' non manifestamente infondata, la domanda cautelare e' stata provvisoriamente accolta sospendendo l'efficacia del comma I dell'art. 9, oltre che del comma 2 dell'art. 1, del bando del 15.1.2010 per l'aggiornamento straordinario delle graduatorie sul presupposto dell'esistenza di danni gravi ed irreparabili sino alla pronuncia della Corte costituzionale e con riserva di successivo riesame all'esito della pronuncia da parte di quest'ultima. 10a. Cosi' riassunti i prolegomeni della vicenda, il Collegio premette, in termini generali, che il principio della continuita' didattica ha occupato un ruolo centrale nel dibattito psicopedagogico italiano degli ultimi anni, tanto che ne e' stata anche proposta l'adozione come indicatore d'analisi per la valutazione della qualita' e dell'efficacia di un sistema scolastico volto a realizzare una scuola moderna d'ispirazione europea ma, al tempo stesso, radicata nella realta' locale. Tale principio e' essenzialmente volto a garantire la presenza stabile di un corpo docente per non frammentare l'azione educativa e meglio realizzare lo sviluppo delle conoscenze e delle personalita' degli studenti. Sotto diverso profilo, e' stato anche Osservato che cio' non significa che l'esigenza della continuita' didattica debba essere intesa in maniera aprioristica ed assoluta, posto che anche un ragionevole avvicendamento degli insegnanti e' in grado di apportare un arricchimento del bagaglio culturale dei discenti e non si traduce necessariamente in un pregiudizio. Nella scienza educativa, il concetto di continuita' educativo - didattica si identifica nello sviluppo e nella crescita degli scolari e degli studenti ed esige per il loro perseguimento che si evitino macroscopiche soluzioni di continuita' nell'insegnamento: cio' significa che ogni momento formativo deve essere legittimato dal precedente e tendere all'armonica integrazione funzionale delle esperienze e degli apprendimenti compiuti. Tale scienza assoggetta a motivata critica non solo la mancanza di continuita' didattica dello stesso insegnante negli anni successivi ma, piu' in generale, dell'intero processo di formazione, visto nella stretta connessione della gradualita' dell'apprendimento, quando sia insufficiente o faccia del tutto difetto il raccordo nei passaggi tra i diversi ordini e gradi del percorso scolastico in cui transita il soggetto in eta' evolutiva (denominata "continuita' curriculare"), e' giudicata, poi, altrettanto negativamente la mancanza di continuita' con l'ambiente familiare e sociale (cosiddetta "continuita' orizzontale"), ove si configuri una frattura tra vita scolastica ed extrascolastica e quando la scuola non sia capace di raccordarsi alle problematiche e ai bisogni formativi del territorio. Pertanto, il perseguimento della continuita' didattica non integra alcun particolare favor nei confronti degli insegnanti che prestino la loro attivita' nel rispetto del visto parametro, ma e' diretto a produrre effetti positivi per i discenti, che sono i destinatari di un insegnamento che siffattamente si svolga e, pertanto, essi e non altri sono titolari della pretesa a che l'attivita' didattica conservi la sua fisionomia sotto il profilo della persona del docente. 10b. Nel sistema scolastico della Provincia autonoma di Trento il concetto di continuita' didattica si concreta sul piano organizzativo nell'avvertita necessita' di poter fare affidamento su di un corpus docente complessivamente stabile e che, ove provenga da altre Regioni, non aspiri a rapidamente trasferirsi altrove, se del caso in area del territorio nazionale prossima all'originaria residenza. I problemi connessi alla continuita' didattica nella Provincia autonoma richiedono dunque la ricerca di soluzioni ragionevoli e meditate, tali da non scoraggiare l'ingresso di docenti formatisi ed operanti al di fuori dei confini provinciali e che perseguano un'equilibrata mediazione tra concorrenti valori con modalita' dirette ad impedire che la loro graduazione incida comunque negativamente sui discenti, e dunque sulle figure piu' deboli del sistema scolastico. Come gia' segnalato, invero, e' a vantaggio della loro acculturazione che occorre apprestare relazioni stabili e sicure con il corpo docente. 11. Nella normativa scolastica statale con la risalente L. 5.6.1990, n. 148, di riforma dell'ordinamento della scuola elementare, era stato previsto che l'assegnazione degli insegnanti alle classi avesse «cura di garantire le condizioni per la continuita' didattica», e la successiva circolare n. 339, del 16.11.1992, aveva definito la continuita' come «l'esigenza primaria per garantire il dritto dell'alunno ad un percorso formativo organico e completo». Per la scuola secondaria, lo statuto delle studentesse e degli studenti, approvato con d.P.R. 24.6.1998, n. 249, ha sancito che «lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identita' di ciascuno e sia aperta alla pluralita' delle idee» e che «la scuola persegue la continuita' dell'apprendimento». La legge delega 28.3.2003, n. 53, per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale, ha egualmente codificato all'art. 3, pertinente la qualita' del sistema formativo, il principio della continuita' didattica, «assicurato anche attraverso una congrua permanenza dei docenti nella sede di titolarita'». Il D.Lgs. 19.2.2004, n. 59, contenente le norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, oltre ad aver previsto il principio della continuita' curriculare, ha stabilito che il dirigente scolastico, sulla base di quanto stabilito dal piano dell'offerta formativa e di criteri generali definiti dal collegio dei docenti e dal consiglio di circolo o di istituto, disponga l'assegnazione dei docenti alle classi della scuola primaria, garantendo «le condizioni per la continuita' didattica» (cfr., art. 7, comma 7) e che, inoltre, il miglioramento dei processi di apprendimento e della relativa valutazione, nonche' la «continuita' didattica», siano assicurati anche attraverso la permanenza dei docenti nella sede di titolarita' almeno per il tempo corrispondente al periodo didattico (cfr., art. 8, comma 3, per la scuola primaria, e art. il, comma 7, per la scuola secondaria di primo grado). Anche il D.Lgs. 17.10.2005, n. 226, concernente le norme generali e i livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, ha previsto che «il miglioramento dei processi di apprendimento e della relativa valutazione, nonche' la continuita' didattica, sono assicurati anche attraverso la permanenza dei docenti nella sede di titolarita', almeno per il tempo corrispondente ad un periodo didattico» (cfr., art. 12, comma 3) e che, per quanto riguarda i percorsi di istruzione e formazione professionale, siano le regioni ad adottare le misure che favoriscano la continuita' formativa anche attraverso la permanenza dei docenti (cfr., art. 16). 12a. Per quanto concerne il quadro normativo di riferimento per la Provincia autonoma di Trento, la materia dell'istruzione elementare e secondaria (media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale e artistica) e' prevista dall'art. 9, primo comma, n. 2), dello Statuto speciale d'autonomia, fra quelle assegnate alla competenza legislativa concorrente. Tra le funzioni che il successivo d.P.R. 15.7.1988, n. 405, concernente le «Norme di attuazione in materia di ordinamento scolastico» dello Statuto speciale, ha attribuito alla Provincia vi e' anche lo «stato giuridico ed economico del personale insegnante (ispettivo, direttivo e docente)», da disciplinarsi con legge provinciale per istituirne i ruoli. In materia di personale la Provincia ha competenza legislativa esclusiva (cfr., art. 8, primo comma, n. 1), dello Statuto speciale), soggetta al regime dei limiti costituzionali, oltre che dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, di cui all'art. 117, comma 1, della Costituzione; sul personale della scuola detta competenza legislativa subisce un ulteriore limite, imposto dal comma 3 dell'art. 2 delle citate norme di attuazione, ove e' stato previsto che la Provincia debba disciplinare con proprie leggi lo stato giuridico del personale insegnante «nel rispetto dei principi fondamentali delle leggi dello Stato». Il principio della continuita' didattica e', poi, contenuto nel comma 3 dell'art. 2 del citato d.P.R. n. 405 del 1988, ove e' disposto che la Provincia di Trento intervenga con proprie leggi «per la migliore utilizzazione del personale stesso anche al fine di soddisfare le esigenze di continuita' didattica nonche' per una piu' efficace organizzazione della scuola» e che, «per assicurare l'attuazione delle finalita' ci cui al comma 3, la Provincia autonoma di Trento definisce preda intesa con il Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca, apposite misure per la determinazione dei tempi e delle modalita' per la mobilita' del personale insegnante tra il territorio provinciale e il restante territorio nazionale» (comma 4). Il previsto Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'istruzione, dell'Universita' e della Ricerca e la Provincia autonoma di Trento e' stato sottoscritto in data 1° marzo 2005 e approvato con deliberazione della Giunta provinciale 11.3.2005, n. 454. Esso prescrive che la Provincia approvi «apposita tabella di valutazione dei titoli culturali e professionali, valorizzando la continuita' di servizio nelle scuole a carattere statale e paritario della Provincia». 12b. La L.p. 7.8.2006, n. 5, sul «Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino», ha istituito le istituzioni scolastiche e formative provinciali, enti dotati di personalita' giuridica, di autonomia didattica, organizzativa, amministrativa e finanziaria, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, anche al fine di permettere «la flessibilita' dell'insegnamento finalizzata alla continuita' didattica e formativa, all'orientamento e al riorientamento alla realizzazione di percorsi didattici personalizzati e integrati, di esperienze di tirocinio e di alternanza scuola - lavoro, a garanzia della qualita' del processo di apprendimento e di formazione integrale della persona» (art. 15), nonche' il sistema educativo provinciale, per «assicurare la continuita' educative e didattica per l'intero percorso di istruzione e formazione» (art. 54). In tale sistema, compete alla Provincia determinare la dotazione complessiva del personale assegnato alle istituzioni scolastiche e formative provinciali; provvedere alle assegnazioni dei dirigenti, dei docenti e del personale amministrativo, tecnico, ausiliario e assistente educatore alle singole istituzioni scolastiche e formative provinciali secondo un piano di razionalita', continuita' e progettualita' (art. 85 e 86); istituire le graduatorie provinciali per titoli per l'accesso dei docenti a posti a tempo indeterminato e a tempo determinato nelle scuole a carattere statale, che hanno durata quadriennale con possibilita' di aggiornamento biennale del punteggio. A tal fine, l'art. 92 della legge in esame detta principi e criteri direttivi per la formazione e l'utilizzo delle graduatorie provinciali per titoli, formate sulla base dei punteggi attribuiti in relazione ai titoli posseduti e ai servizi prestati in attivita' d'insegnamento nelle scuole che offrono servizio pubblico, sia provinciali che paritarie, secondo i criteri di valutazione definiti dal regolamento approvato che D.P.P. 28.12.2006, n. 27-80/Leg. Inoltre, l'ultimo comma dello stesso art. 92 stabilisce che gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento nazionali previste dall'art. 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che chiedano l'inserimento nelle graduatorie provinciali per titoli siano inseriti nelle medesime in posizione subordinata a tutte le fasce. 12c. Da quanto sommariamente esposto emerge dunque che la Provincia autonoma di Trento, nell'esercizio delle sue competenze in materia di ordinamento scolastico, da leggersi in base al combinato disposto dello Statuto e delle citate norme di attuazione, predispone le graduatorie per titoli del personale docente secondo una disciplina propria; che tale ordinamento di settore si presenta aperto con graduatorie quadriennali, rivedibili biennalmente quanto ai titoli conseguiti medio tempore dai docenti, e con possibilita' di aggiornamenti straordinari; che fruisce a tal fine di proprie tabelle di valutazione dei titoli che fanno salvi sia i titoli che i requisiti d'accesso validi sul territorio nazionale, e che individuano concorrentemente modalita' di valutazione proprie che valorizzano ulteriori fattori quali la continuita' di servizio nelle scuole della Provincia. Per questi aspetti il prefigurato sistema si differenzia peculiarmente da quello statale basto esclusivamente su graduatorie permanenti, attualmente trasformate in graduatorie a esaurimento, alle quali e' allo stato precluso ogni ingresso da parte di altri docenti. 13a. Quanto al valore della continuita' didattica, il comma 2 dell'art. 84 ha disposto che l'utilizzazione delle risorse umane della scuola debba avvenire «nel quadro dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicita' dell'azione amministrativa del sistema educativo principale, che ne assicura la trasparenza, l'imparzialita' e la qualita', al fine di garantire la tutela degli interessi pubblici, in particolare della continuita' didattica, e dei diritti degli studenti». L'art. 92, comma 2, lett. e), ha poi stabilito che «per il servizio effettivamente prestato con continuita' per periodi non inferiori a tre anni nelle scuole di ogni ondine e grado operami sul territorio provinciale e' attribuito uno specifico punteggio; sono inoltre previsti i casi secondo i quali il servizio e' prestato con continuita'» . A tal fine, il D.P.P. 28.12.2006, n. 27-80/Leg, ha previsto l'attribuzione di 15 punti per «il servizio effettivamente prestato per cinque anni scolastici continuativi nelle scuole provinciali a carattere statali paritarie legalmente riconosciute pareggiate o parificate del territorio provinciale», precisando che detto punteggio e' «riconosciuto per un massimo di due volte e purche' il servizio sia stato prestato per almeno 6 mesi per anno». Su tale base normativa erano state dunque formate le previgenti graduatorie quadriennali 2009 - 2013. 13b. Nel mese di marzo 2009 il Legislatore provinciale, con l'art. 66 della legge n. 2, ha innovativamente disposto che le suddette graduatorie provinciali per titoli fossero aggiornate straordinariamente dopo il primo anno di validita', «quale provvedimento anticongiunturale volto a creare le condizioni per aumentare l'occupazione lavorativa ... in conseguenza di cio' per coloro che stanno attualmente frequentando gli ultimi corsi Ssis e acquisiranno il titolo abilitativo entro quest'anno si Ritiene opportuno permettere di iniziare quanto primi ad insegnare attraverso l'aggiornamento delle graduatorie provinciali» (cfr. relazione illustrativa al provvedimento normativo). Successivamente, nel mese di dicembre dello stesso anno, con il comma 8 dell'art. 67 della legge n. 19, concernente la finanziaria provinciale per l'anno 2010, il Legislatore provinciale ha modificato le modalita' di attribuzione del punteggio riconosciuto per la continuita' didattica, stabilendo che, «in deroga alla lett e) del comma 2 dell'art. 92» della legge provinciale sulla scuola, e «ai fini dell'aggiornamento straordinario delle graduatorie provinciali per titoli dei personale docente» previsto dall'art. 66 della L.p. n. 2 del 2009, il punteggio per il servizio continuativo effettivamente prestato nelle scuole provinciali a carattere statale, paritarie, legalmente riconosciute, pareggiate o parificate sia elevato a «quaranta punti per il sevizio effettivamente prestato per tre anni scolastici» e che tale punteggio sia «riconosciuto per un massimo di quattro volte e purche' il servizio sia stato prestato per almo sei mesi per anno». 14a. In definitiva, dall'esame della normativa provinciale sopra riportata il Collegio rileva che il postulato della «continuita' didattica» e' codificato nelle norme di attuazione dello Statuto che, integrando una fonte normativa subordinata alla Costituzione e allo Statuto, si qualificano come una fonte rinforzata rispetto alle leggi ordinarie, vincolando il legislatore ad adottare una disciplina volta alla migliore utilizzazione del personale, «anche al fine di soddisfare le esigenze di continuita' didattica», conseguentemente apprestando le «misure per la determinazione dei tempi e delle modalita' per la mobilita' del personale insegnante tra il territorio provinciale e il restante territorio nazionale». Come piu' sopra gia' enunciato, la richiamata L.p. n. 5 del 2006 ha dato concreta attuazione al suddetto indirizzo tramite il riconoscimento di un punteggio aggiuntivo «per il servizio effettivamente prestato con continuita' per periodi non inferiori a tre anni nelle scuole di ogni ordine e grado operanti sul territorio provinciale» . In sede regolamentare, poi, il visto punteggio aggiuntivo e' stato individuato in 15 punti, conseguibili in cinque anni e per un massimo di due volte. Se si considera che lo stesso regolamento prevedeva che per ogni anno di insegnamento si maturassero 12 punti, cio' significava, prima dell'introdotta novella, che per cinque anni di servizio con continuita' didattica ciascun insegnante maturava 60 punti quali titolo di servizio, ai quali si sommavano i 15 punti di bonus per la continuita'. 14b. E', altresi', avviso del Tribunale che anche l'interpretazione teleologica della normativa provinciale primaria e secondaria sopra ricordata conduca all'identico risultato, essendo il premio riconosciuto alla continuita' didattica peculiare espressione del fin'e di perseguire la disponibilita' di un corpo docente che sia incoraggiato a permanere sul territorio quale che sia la sua provenienza, in esso radicando la fondata aspettativa a fruire dei futuri vantaggi siffattamente assicurati da una poziore posizione in graduatoria. Non pare estraneo alla presente disamina il rilievo parimenti generale che le leggi non sono adottate al solo scopo di, graduare differenti interessi, ma sono esse stesse il prodotto di quelle esigenze che in ciascuna comunita' giuridica si riconoscono e che trovano sovente base e ragione nelle nuove esigenze sociali, il cui concreto accertamento compete in materie attribuite alla sua giurisdizione al Giudice amministrativo nella retta lettura delle norme dell'ordinamento. Da un lato, centrale appare dunque nella Provincia autonoma il ruolo esercitato dal primario interesse degli studenti di ogni ordine e grado delle scuole trentine i quali, ai fini del migliore percorso formativo possibile, necessitano all'evidenza della continuativa presenza dei loro docenti. Al detto aspetto si associa, come la difesa dell'Amministrazione provinciale ha sagacemente argomentato, la concorrente valorizzazione dell'investimento formativo che la Provincia realizza per i docenti ai sensi del comma 4 dell'art. 26 del C.C.P.L., che prevede un impegno complessivo di 40 ore obbligatorie per il cosiddetto «potenziamento formativo», delle quali 20 sono dedicate alla realizzazione del progetto d'istituto e 10 per attivita' di formazione e di aggiornamento su tematiche individuate dal collegio docenti per supportare e qualificare il progetto d'istituto. Infine, non va sottaciuto che la previsione del bonus per la continuita' didattica compensa lo svantaggio che gli insegnanti iscritti nelle graduatorie provinciali subiscono in ragione dell'esclusiva di detta iscrizione, posto che nel sistema trentino non e' previsto l'accesso alla mobilita' esterna tramite l'iscrizione in altre graduatorie provinciali. 15. La norma contenuta nel comma 8 dell'art. 67 della legge finanziaria provinciale per il 2010 ha derogato, tuttavia, incisivamente ai criteri in precedenza vigenti, riconoscendo per la sola occasione dell'aggiornamento straordinario 2010 delle graduatorie provinciali in esame che il detto punteggio aggiuntivo per il servizio continuativo svolto in qualsivoglia scuola provinciale sia elevato a «quaranta punti per il servizio effettivamente prestato per tre anni scolastici» e che tale punteggio sia «riconosciuto per un massimo di quattro tolte e purche' il servizio sia stato prestato per almeno sei mesi per anno». Il Collegio Ritiene, al riguardo, che la questione di legittimita' costituzionale prospettata dai ricorrenti sia rilevante e non manifestamente infondata. 16a. In punto rilevanza, la nuova normativa ha permesso ai docenti che hanno lavorato negli scorsi anni in Provincia di Trento di conseguire la vista maggiorazione di 40 punti per ciascun triennio, e per quattro volte, per la sola continuita' del servizio svolto, del tutto indipendentemente dal tipo di scuola nella quale lo stesso e' stato prestato; il che si prospetta dunque di tutto rilievo a fronte dei 36 punti che nello stesso periodo avrebbero maturato per l'insegnamento nelle scuole statali, per i 27 punti per il servizio prestato nelle scuole paritarie e per i 18 punti per quello svolto nelle scuole legalmente riconosciute, pareggiate o parificate. Inoltre, il suddetto punteggio e' attribuito non solo per la classe di insegnamento nella quale il servizio e' stato effettivamente reso, ma anche per le altre classi in cui il docente e' abilitato. L'interesse che muove i ricorrenti e' per conseguenza palese, venendo incisa la loro posizione nelle graduatorie provinciali 2010 - 2013 in corso di aggiornamento e gia' pubblicate il 16 giugno scorso in versione provvisoria. Il pregiudizio indotto sul loro status si correla al fatto che essi non hanno insegnato con continuita' in Provincia di Trento per almeno tre anni ovvero, pur avendolo fatto, si sono visti superare in graduatoria da altri insegnanti in possesso di una maggiore continuita', avendo cumulato piu' volte i quaranta punti per ciascun triennio fino alla soglia massima di 160 punti. Esemplare appare sotto questo profilo il caso della ricorrente sig.ra Romano, collocata nella graduatoria provvisoria per la classe di concorso A346 (lingua e civilta' inglese - superiori) all'11° posto, con 187 punti, di cui 147 per l'abilitazione e per i servizi pregressi e 40 per la continuita' didattica. I docenti che la precedono vantano, tuttavia, un punteggio per i titoli di studio e di servizio inferiore a quello dell'istante, ma piu' elevato per la continuita' didattica, avendo essi conseguito 80 o 120 punti; ne consegue che, con il sistema previgente, ove la continuita' incideva in misura inferiore, l'interessata si sarebbe collocata al primo (o al secondo) posto, e che le si sarebbe presentata la concreta possibilita' di conseguire la nomina in ruolo e, prima ancora, la priorita' nella scelta della sede di lavoro. Anche i ricorrenti sigg.ri Cassiani, Moscatt e Visconti, collocati ai posti nn. 21, 23 e 27 della stessa graduatoria provvisoria per la classe di concorso A346, rispettivamente con 164, 162 e 157 punti, si sono visti superare da numerosi docenti che vantano minori titoli professionali, ma maggiore anzianita' nella continuita' didattica, fra i quali un'insegnante che, a fronte di 13 punti per l'abilitazione e a 6 per titoli, e' stato graduato davanti agli istanti sulla base dei 160 punti assegnati per la continuita' didattica. Infine, la ricorrente sig.ra Mosna si e' collocata al 17° posto della graduatoria per la classe di concorso A28 - educazione artistica, nella quale egualmente la precedono ben 11 docenti in ragione del solo punteggio conseguito per la continuita' didattica. 16b. Il Collegio Osserva, in proposito, che l'applicazione del comma 8 dell'art. 67, che detti scorrimenti ha provocato nelle graduatorie, integra un tratto di attivita' amministrativa strettamente vincolata, valendo la norma con effetti retroattivi nei confronti dell'intero corpo docente: la relazione illustrativa ha, infatti, dato atto che, in disparte restando la sua chiara lettera, «tale emendamento e' a favore dei docenti da lungo tempo in servizio a tempo determinato in Trentino». 17a. La questione di illegittimita' costituzionale, che e' rilevante nei termini sopra illustrati, e', altresi', a parere del Tribunale non manifestamente infondata. La disposizione in esame appare anzitutto sospettabile di violazione dell'ars 3 della Costituzione avuto riguardo alla sua retroattivita'. Come codesta sovrana Corte costituzionale ha piu' volte chiarito, l'emanazione di leggi con efficacia retroattiva «incontra una serie di limiti che questa Corte ha da tempo individuato, e che attengono alla salvaguardia, tra l'altro, di fondamentali valori di civilta' giuridica posti a tutela dei destinatari della norma e dello stesso ordinamento, tra i quali vanno ricompresi il rispetto del principio generale di ragionevolezza e di eguaglianza e la tutela dell'affidamento legittimamente sorto nei soggetti quale principio connaturato allo Stato di diritto» (cfr., sentenza 15.7.2005, n. 282). Anche con riferimento ai rapporti di durata, codesta sovrana Corte ha piu' volte affermato il principio secondo cui il Legislatore, in materia di successione di leggi, «dispone di ampia discrezionalita' e puo' anche modificare in senso sfavorevole la disciplina di quei rapporti, ancorche' l'oggetto sia costituito da diritti soggettivi perfetti, salvo - in caso di norme retroattive - il limite imposto in materia penale dall'art 25, secondo comma, Cost., e comunque a condizione che la retroattivita' trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non si ponga in contrasto con altri valori e interessi costituzionalmente protetti. Nella giurisprudenza di questa Corte poi, e' consolidato il principio del legittimo affidamento nella sicurezza giuridica, che costituisce elemento fondamentale dello Stato di dritto e non puo' essere leso da disposizioni retroattive che trasmodino in regolamento irrazionale di situazioni sostanziali fondate su leggi anteriori» (cfr., sentenza 24.7.2009, n. 236, e la giurisprudenza costituzionale ivi citata). Nel caso di specie la norma in questione ha, all'opposto, introdotto modalita' di riconoscimento del servizio prestato in continuita' didattica che segnano una netta soluzione di continuita' rispetto al passato e che si applicano peraltro per il solo aggiornamento straordinario 2010, posto che per quello futuro tornera' ad applicarsi la normativa a regime con il riconoscimento di 15 punti nel quinquennio. Con detta revisione una tantum il previgente sistema nel quale i docenti gia' iscritti nelle graduatorie avevano riposto pieno affidamento e' stato, tuttavia, modificato, con effetti che si protrarranno indefinitivamente nel tempo quanto al rapporto che si configurava fra i loro titoli e la continuita' didattica, essendo quest'ultima del tutto inopinatamente divenuta parametro dominante rispetto a tutti gli altri ed obiettivamente decisivo per la posizione da acquisire nelle nuove graduatorie. Alla sospetta violazione del principio di parita' tra quanti si trovino nell'identica situazione si associa, peraltro strettamente, quella del principio di ragionevolezza, che le norme retroattive devono rispettare rispetto a posizioni che appaiano essere state legittimamente quesite. In dipendenza, infatti, della retroattivita' della norma l'incisione delle posizioni dei ricorrenti, ancorche' promanante da una singola revisione delle graduatorie, pare cristallizzare nel tempo con effetti a scontata ricaduta anche sulle future graduatorie per quelle posizioni che abbiano fruito del riconoscimento anche di un solo triennio a titolo di continuita' di servizio e dunque in virtu' di vicenda del tutto casuale: il che appare tradursi in uno strumento di persistente depotenziamento delle pretese di quanti abbiano maturato o possano conseguire in futuro un punteggio connesso a titoli diversi da quello della mera continuita'. Sotto quest'ultimo profilo non parrebbe escluso neppure l'ulteriore pregiudizio, direttamente rilevante per l'interesse pubblico che pur s'intende soddisfare, provocato dalla presumibile riduzione a zero di ogni spinta all'ulteriore formazione, destinata a non svolgere alcun ruolo quanto ai titoli conseguibili al cospetto di punteggi comunque palesemente irraggiungibili. Puo' in proposito soggiungersi che, prima della suddetta novella, i docenti erano consapevoli che il punteggio conseguibile per il servizio prestato in continuita' didattica accreditava loro 15 punti per ogni quinquennio e per il massimo di due volte; che tale criterio si traduceva in un corrispondente vantaggio sull'ordine delle graduatorie e che, per conseguenza, ciascun aspirante docente operava sulla base di parametri certi ed obiettivi la propria scelta se conseguire o meno detto punteggio aggiuntivo restando iscritto nelle graduatorie trentine per un quinquennio o per un decennio. Ne' detta peculiare disciplina pare giustificarsi, come allega la difesa dell'Amministrazione provinciale, con il fatto che sarebbe piu' favorevole per i docenti, avendo ridotto il periodo utile a tre anni ed elevato il punteggio maturabile, incidendo essa sulle graduatorie che saranno utilizzate pro futuro e operando indistintamente per tutti gli aspiranti che possano vantare un triennio di insegnamento continuativo nelle scuole della Provincia. Infatti, il consistente mutamento del punteggio assegnato immuta per quanto suesposto la formazione della graduatorie e, quindi, viola un affidamento qualificato di quei ricorrenti che vi figurano iscritti sulla scorta dei precedenti criteri. 17b. Sotto diverso aspetto, il Collegio rileva che il servizio gia' prestato, che e' stato oggetto d'immediata valutazione, sembra concretare, da una parte, un eccesso di potere legislativo e, dall'altra, la violazione del canone della ragionevolezza anche sotto un differente profilo. Nella specie appare, infatti, palese il rilievo che, in virtu' del servizio pregresso, riveste il punteggio attribuito ai docenti: i 40 punti conseguibili per ciascuno dei trascorsi trienni si sommano, infatti, ai 36 punti previsti per l'attivita' svolta nello stesso periodo nelle scuole statali, ridotti a 27 punti per il servizio prestato nelle scuole paritarie e a 18 punti per quello prestato nelle scuole legalmente riconosciute, pareggiate o parificate, nonche' ai 30 punti previsti per l'abilitazione conseguita presso le scuole universitarie di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS), ai 12 punti per il dottorato di ricerca e ai 3 per ogni diploma di specializzazione o master universitario di durata annuale (corrispondente a 60 crediti) con esame finale. L'Amministrazione provinciale ha peraltro difeso, anche sotto questo aspetto, la disposizione in esame, sul rilievo che sarebbe erronea la pretesa di confrontare punteggi che corrispondono a finalita' diverse e sottolineando che essa costituirebbe una scelta discrezionale del Legislatore. A parere del Collegio l'eccesso di potere legislativo pare integrato dal fatto che tutti i punteggi previsti dalla tabella di valutazione dei titoli si presentano omogenei e proporzionali fra loro, come emerge esemplificativamente dall'Osservazione che il titolo SSIS, cui corrispondono 30 punti, sconta un bonus di soli 6 punti, equivalendo i restanti 24 ad un biennio di insegnamento, tenuto conto della pari durata del relativo corso di specializzazione. Inoltre, anche gli altri punti riconosciuti appaiono riconducibili all'identica logica, considerando che quelli attribuiti per le scuole paritarie e per le scuole parificate o pareggiate sono gradatamente piu' contenuti rispetto a quelli previsti per le scuole statali: il che appare, invero, espressione della discrezionalita' del Legislatore provinciale, che si sottrae in quanto tale ad ogni possibile censura sui piano dell'apprezzamento compiuto. L'innegabile alterazione di detta logica sembra, all'opposto, manifesta, ove si rifletta che, nel quadro dell'attribuzione dei punteggi per titoli, che nel corso degli anni ha costituito la progressiva costituzione del personale patrimonio di ciascun insegnante, ben sorretto nelle proprie scelte dall'esigenza di incrementarlo con scelte di studio e di formazione poste a sua disposizione dalla Provincia, l'indifferenziata assegnazione dei ridetti 40 punti anche per un solo triennio si traduce in uno strumento di straordinaria accelerazione quanto alla collocazione nelle graduatorie provinciali di quegli insegnanti, e che obiettivamente svilisce i titoli fino a quel momento accumulati da tutti gli altri: l'indecifrabilita' di siffatta scelta, che e' obiettivamente sorretta dall'unico parametro della prestazione del servizio nel territorio della Provincia, pare dunque tradursi in un irrazionale apprezzamento e dunque nel lumeggiato eccesso di potere legislativo, non trovando che parziale giustificazione nell'esigenza di premiare la continuita' delle singole docenze. Da quanto ora esposto si deduce, peraltro, la concorrente violazione, sotto un diverso aspetto, del canone della ragionevolezza, sovente fatto proprio da codesta sovrana Corte nell'esercizio delle sua competenza di Giudice delle leggi. Il concetto giuridico a contenuto indeterminato della ragionevolezza e' stato, invero, originariamente ricondotto all'area dominata dal principio di uguaglianza, si' che la norma apportatrice di irragionevoli discriminazioni e' apparsa per cio' solo costituzionalmente illegittima. Lo stesso criterio, tuttavia, si e' progressivamente affrancato dal principio di uguaglianza, come autorevolmente affermato da un suo Presidente, «anche in assenza di una sostanziale disparita' di trattamento tra fattispecie omogenee allorche' la norma presenti una intrinseca incoerenza, contraddittorieta' od illogicita' rispetto al contesto normativo preesistente o rispetto alla complessiva finalita' perseguita dal legislatore». In un'accezione piu' pregnante di quella precedente, codesta sovrana Corte ha valutato la coerenza della norma sottoposta al suo esame rispetto alla ratio ad essa sottesa, ovvero la sua non contraddittorieta' rispetto al sistema, o la non manifesta inidoneita' degli strumenti ivi prescelti per conseguire un determinato fine, con un controllo comportante considerazioni di adeguatezza, pertinenza, proporzionalita', coerenza. Piu' di recente, e' stato applicato il criterio della ragionevolezza intrinseca, attraverso il quale il giudizio si traduce in una valutazione di conformita' della norma alla ratio che la sostiene (cfr., sentenza 5.12.2008, n. 399). In tal senso, la ragionevolezza intrinseca di una norma puo' essere valutata anche verificando se tale norma sia o meno coerente con la qualificazione che di essa si da' in generale nell'atto normativo in cui e' contenuta, oppure verificando se la contraddizione si configuri tra la previsione astratta e la sua concreta applicazione (cfr., da ultimo, sentenze 28.1.2010, n. 26 e 8.5.2009, n. 137). In definitiva, la questione di legittimita' costituzionale per la disposizione che assegna un cosi elevato punteggio sulla sola scorta di una qualsivoglia docenza purche' prestata nel territorio trentino appare al Tribunale non manifestamente infondata, tenuto conto della ridetta, profonda alterazione che induce sulle graduatorie provinciali, e alla stregua di una logica obiettivamente estranea a quella che nel passato ha meditatamente guidato il Legislatore provinciale nell'articolata prefissione del valore dei titoli in possesso di ciascun docente, ivi compreso quello del servizio prestato nella Provincia. 17c. Infine, la stessa norma appare in contrasto per le identiche ragioni con il principio di buon andamento dell'Amministrazione, di cui all'art. 97 della Costituzione. Va ricordato, in proposito, che nel sistema scolastico provinciale l'accesso degli insegnanti al posto di lavoro con contratto a tempo indeterminato avviene mediante concorsi pubblici per titoli e per esami, o per corso - concorso pubblico, oppure tramite l'utilizzazione delle graduatorie provinciali per titoli (cfr., art. 89 della L.p. n. 5 del 2006). Codesta sovrana Corte ha piu' volte affermato che il principio del pubblico concorso per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni costituisce la regola generale imposta dall'art. 97 della Costituzione, quale strumento imparziale di selezione tecnica e neutrale dei piu' capaci sulla base del criterio del merito. Detta regola, peraltro, puo' andare incontro a deroghe ed eccezioni, attraverso la trasformazione delle posizioni di lavoro a tempo determinato gia' ricoperte da personale precario, purche' esse siano «delimitate in modo rigoroso» (cfr., sentenze 9.11.2006, n. 363 e 15.1.2010, n. 9), dettate da «peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico» idonee a giustificarle (cfr., sentenza 3.3.2006, n. 81), e «numericamente contenute in percentuali limitate», rispetto alla globalita' delle assunzioni poste in essere dall'Amministrazione (cfr., sentenza 14.7.2009, n. 215); e cio' sul diverso rilievo «che la necessita' del concorso per le assunzioni a tempo indeterminato discende non solo dal rispetto del principio di buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 Cost., ma anche dalla necessita' di consentire a tutti i cittadini l'accesso alle funzioni pubbliche, in base all'art. 51 Cost.» (cfr., sentenza 24.6.2010, n. 225). In stretta coerenza con tale indirizzo, deve essere posto in evidenza che il contratto a tempo indeterminato si consegue da tempo in Trentino solo tramite le graduatorie, e dunque all'interno di un'area derogatoria marcatamente diversa da quella disciplinata dal pubblico concorso, che tollererebbe solo parziali deroghe, ma non le eleva a regola generale di reclutamento del personale; che il premio istituito dalla legge finanziaria provinciale per il 2010 e' indifferenziatamente attribuito per il servizio reso anche presso istituti ove la stipula del contratto di assunzione non e' subordinata a principi di evidenza pubblica; che l'attribuzione di 40 punti per triennio, fino al massimo di 160 punti, ha inciso sulla posizione nelle graduatorie trentine dei docenti, elevando a posizioni di vertice, o comunque piu' vantaggiose ai fini della potenziale immissione in ruolo, insegnanti che, sul piano dei titoli diversi da quello del solo servizio di continuita', possono essere stati reclutati con un parametro affatto diverso da quello meritocratico. 18. In conclusione, sul fondamento delle argomentazioni che precedono ed alla stregua della rilevanza, ai fini della decisione nel merito della controversia, e della non manifesta infondatezza della questione prospettata, si rimette la sua definizione a codesta sovrana Corte Costituzionale, con sospensione della fase cautelare del presente giudizio.