IL TRIBUNALE REGIONALE 
 
    Ha pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro generale 75 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto
da: 
        A.N. I.E.F. (Associazione Nazionale Insegnanti  Educatori  in
Formazione), in persona del legale rappresentante pro tempore; 
        Mauro Alario, Mauro Avi, Giampiero Bisignano, Sergio Camedda,
Francesco  Cassiani,  Anna  Irene  Faraoni,  Estella   Longo,   Paola
Melchiori,  Monica  Moscatt,  Alessandra   Mosna,   Claudia   Parla',
Alessandra Piva,  Fortuna  Romano,  Adriana  Segatta,  Rocco  Tirone,
Patrizia Visconti, rappresentati  e  difesi  dagli  avv.ti  Cristiana
Pinamonti e Paolo De Nardis e  con  domicilio  elettopresso  il  loro
studio in Trento, Piazza Mosna, n. 25 
    Contro: 
        Provincia autonoma  di  Trento,  in  persona  del  Presidente
pro-tempore, rappresentata e difesa dagli  avv.ti  Daria  de  Pretis,
Nicolo', Pedrazzoli  e  Lucia  Bobbio  ed  elettivamente  domiciliata
presso l'Avvocatura della Provincia in Trento, Piazza Dante, n. 15; -
Provincia autonoma di Trento - Servizio per la gestione delle risorse
umane scuola e formazione professionale,  in  persona  del  Dirigente
pro-tempore, non costituito in giudizio 
    Per l'annullamento quanto al ricorso principale: 
        della deliberazione della Giunta provinciale n. 14 di data 15
gennaio 2010 e del bando  contenente  l'«Aggiornamento  straordinario
delle graduatorie penali per titoli del personale docente formate per
gli anni scolastici 2009 -2010, 2010 - 2011, 2011 -  2012  e  2012  -
2013.   Termini   e   modalita'   d   presentazione   delle   domande
documentazione necessaria e ulteriori direttive applicative  (art  4,
comma 1, del decreto del Presidente della Provincia 28 dicembre 2006,
n. 27-80/Leg.)», costituente parte  integrante  e  sostanziale  della
deliberazione medesima, nella parte in cui prevede l'attribuzione  di
«quaranta punti per il servizio prestato con continuita'  per  almeno
tre anni scolastici consecutivi nelle scuole provinciali a  carattere
statali paritario, legalmente riconosciute  pareggiate  o  parificate
del  Trentino»,  con  la  specificazione  che  «tale   punteggio   e'
riconosciuto per un massimo di quattro volte e  purche'  il  servizio
sia sta prestato almeno sei mesi per anno» (art. 9, comma 1), e nella
parte  in  cui  prevede  che  «la  rideterminazione   del   punteggio
attribuito per il servizio effettivamente prestato con continuita' ai
sensi del comma 1 dell'articolo 9 di questo bando»  viene  effettuata
anche per gli insegnanti che non presentano domanda di  aggiornamento
(art. 1, comma 2); 
        di ogni altro atto connesso, conseguente o presupposto, e  in
particolare  delle  graduatorie   ad   esaurimento,   in   corso   di
pubblicazione, cosi' come aggiornate ai sensi degli  atti  impugnati;
quanto al ricorso per motivi aggiunti: 
        della  determinazione  del  Dirigente  del  Servizio  per  la
gestione risorse umane scuola e F.P. n. 125 del 15.6.2010, avente  ad
oggetto l'«Approvazione e pubblicazione delle graduatorie provinciali
per titoli provvisorie del personale docente per il quadriennio  2009
- 2013», pubblicate in data 16.6.2010 sui sito internet «vivo scuola»
della Provincia come da circolare del competente Dirigente  prot.  n.
17540 del 15.6.2010. 
    Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati; 
    Viste le memorie difensive; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia autonoma
di Trento; 
    Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 giugno  2010  il
cons.  Alma  Chiettini  e  uditi  per  le  parti  i  difensori   come
specificato nel verbale; 
 
                           Fatto e diritto 
 
    1. I ricorrenti espongono in fatto di essere insegnanti tesserati
A.N.I.E.F., l'associazione nazionale degli  insegnanti  educatori  in
formazione che rappresenta e tutela i docenti della scuola  italiana,
di essere titolari di abilitazioni per diverse classi di concorso, di
essere iscritti nella terza fascia delle graduatorie per titoli della
Provincia di Trento valevoli per gli anni 2009  -  2013,  e  di  aver
presentato la domanda di inserimento  nelle  graduatorie  provinciali
per il quadriennio 2010 - 2013 secondo  le  procedure  stabilite  dal
bando  approvato  con  la  deliberazione  della  Giunta   provinciale
15.1.2010, n. 14,  concernente  l'aggiornamento  straordinario  delle
suddette graduatorie provinciali per titoli del personale docente. 
    L'art.  9,  comma  1,  del  bando   per   l'aggiornamento   delle
graduatorie ha disposto che «sono attribuiti quaranta  punti  per  il
servizio effettivamente prestato per tre anni scolastici continuativi
nelle scuole provinciali a carattere statale,  paritarie,  legalmente
riconosciute, pareggiate o parificate del Trentino; tale punteggio e'
riconosciuto per un massimo di quattro volte e  purche'  il  servizio
sia stato prestato per almeno sei mesi per anno»; l'art. 1, comma  2,
dello stesso bando ha inoltre disposto che «gli aspiranti docenti che
non presentano la domanda di aggiornamento  conservano  il  punteggio
posseduto, fatta salva la rideterminazione del  punteggio  attribuito
per il servizio effettivamente prestato con continuita' ai sensi  del
comma 1 dell'art. 9» . Tale peculiare criterio  di  formazione  delle
graduatorie  rappresenta  la  pedissequa  applicazione  del  comma  8
dell'art. 67 della legge provinciale 28.12.2009, n. 19. 
    2. Con ricorso notificato in data  22  marzo  2010  e  depositato
presso  la  Segreteria  del  Tribunale  il  successivo  3  aprile,  i
ricorrenti hanno impugnato il citato  bando,  deducendo  le  seguenti
censure in diritto: 
    I  -  «illegittimita',  in   via   derivata   e   riflessa,   per
illegittimita' costituzionale  dell'art.  67,  comma  8,  della  L.p.
28.12.2009, n. 19, dell'art.  92,  comma  2,  lett.  e),  della  L.p.
7.8.2006, n. 5, e dell'art. 1,  comma  2,  lett.  b)  del  Protocollo
d'Intesa tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Universita'  e  della
Ricerca  e  la  Provincia   autonoma   di   Trento,   approvato   con
deliberazione della Giunta  provinciale  n.  454  dell'11.3.2005,  in
relazione al combinato disposto degli artt. 97, comma 1,  e  3  della
Costituzione e degli artt. 9, comma 1,  n.  2),  e  5  dello  Statuto
speciale  di  autonomia»;  a  loro  avviso  la  valorizzazione  della
continuita' didattica nei suesposti termini temporali  contrasterebbe
con il principio meritocratico, inteso  come  stringente  obbligo  di
congruamente apprezzare il patrimonio integrato dai titoli di  studio
e dall'esperienza maturata da ciascun  insegnante,  desumibile  dagli
artt. 97 e 3 della Costituzione; 
    II  -  «illegittimita',  in  via   derivata   e   riflessa,   per
illegittimita' costituzionale  dell'art.  67,  comma  8,  della  L.p.
28.12.2009, n. 19, dell'art.  92,  comma  2,  lett.  e),  della  L.p.
7.8.2006, n. 5, e dell'art. 1,  comma  2,  lett.  b)  del  Protocollo
d'Intesa tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Universita'  e  della
Ricerca  e  la  Provincia   autonoma   di   Trento,   approvato   con
deliberazione della Giunta  provinciale  n.  454  dell'11.3.2005,  in
relazione al  combinato  disposto  degli  artt.  3,  4  e  120  della
Costituzione»; 
    III  -  «illegittimita',  in  via  derivata   e   riflessa,   per
illegittimita' costituzionale  dell'art.  67,  comma  8,  della  L.p.
28.12.2009, n. 19, dell'art.  92,  comma  2,  lett.  e),  della  L.p.
7.8.2006, n. 5, e dell'art. 1,  comma  2,  lett.  b)  del  Protocollo
d'Intesa tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Universita'  e  della
Ricerca  e  la  Provincia   autonoma   di   Trento,   approvato   con
deliberazione della Giunta  provinciale  n.  454  dell'11.3.2005,  in
relazione agli artt. 117, comma 1, e 11  della  Costituzione  e  agli
artt. 149 e 150 del Trattato dell'Unione Europea»; 
    IV  -  «illegittimita',  in  via   derivata   e   riflessa,   per
illegittimita' costituzionale dell'art.  67,  comma  8,  della.  L.p.
28.12.2009, n. 19, in relazione al combinato disposto degli artt. 97,
comma 1, e 3 della Costituzione e degli artt. 9, comma 1, n. 2), e  5
dello  Statuto  speciale  di  autonomia  e  al  canone  generale   di
ragionevolezza delle leggi, nonche' degli artt.  3,  4  e  120  della
Costituzione e al canone  generale  di  ragionevolezza  delle  leggi,
degli artt. 117, comma 1, e 11 della Costituzione e degli artt. 149 e
150  del  Trattato  dell'Unione  Europea  e  al  canone  generale  di
ragionevolezza delle leggi». I ricorrenti assumono che contrasterebbe
con i  richiamati  principi  l'ultima  modificazione  apportata  alla
disciplina provinciale con la quale e' stato  deciso  di  riconoscere
retroattivamente per la  continuita'  didattica  40  punti  per  ogni
triennio di lavoro prestato in Provincia di Trento, rinnovabili  fino
a quattro volte per un massimo di 160 punti: si  tratterebbe  di  una
scelta manifestamente irragionevole per la quantita'  del  punteggio,
sia triennale che totale, previsto. 
    I ricorrenti hanno chiesto, in via cautelare, la sospensione  del
provvedimento impugnato. 
    3. Si e' tempestivamente costituita in giudizio l'Amministrazione
provinciale intimata, chiedendo la reiezione del ricorso  nel  merito
perche' infondato. 
    4. Con ordinanza n. 35, adottata nella camera di consiglio del  9
aprile 2010, la domanda cautelare e' stata respinta  con  riferimento
ai primi tre motivi introdotti, sul rilievo che  il  principio  della
«continuita' didattica» e' codificato nelle norme di attuazione dello
Statuto, ove e' affidato alla Provincia il  compito  di  disciplinare
«la miglior utilizzazione del personale anche al fine  di  soddisfare
le esigenze di continuita' didattica», e di apprestare le «misure per
la determinazione dei tempi e delle modalita' per  la  mobilita'  del
personale insegnante tra il  territorio  provinciale  e  il  restante
territorio nazionale»; che,  inoltre,  la  normativa  provinciale  di
fonte primaria e secondaria  emanata  fino  al  2006  non  sembra  in
contrasto con  i  dedotti  principi  costituzionali.  Con  la  stessa
ordinanza e' stato invece rinviato al  merito  l'approfondimento  del
quarto motivo. 
    5. La Provincia autonoma di Trento, con atto notificato  in  data
14 giugno 2010 e depositato presso la  Segreteria  del  Tribunale  il
successivo giorno 15, ha chiesto che il Tribunale si esprima  in  via
cautelare anche sul quarto mezzo del ricorso,  sul  motivato  rilievo
che  nel  mese  di  luglio  l'Amministrazione  dovra'  approvare   le
graduatorie definitive del personale docente  per  il  prossimo  anno
scolastico che iniziera' nel mese di settembre 2010. 
    6. Con istanza del 15 giugno 2010 la difesa  dell'Amministrazione
provinciale ha chiesto, ai sensi dell'art. 36 del R.D. 17.8.1907,  n.
642,  l'abbreviazione  del  termine  necessario  per  la   fissazione
dell'udienza camerale. Con decreto del Presidente del Tribunale n. 14
del 17.6.2010 il predetto termine e' stato ridotto a cinque giorni. 
    7. Con ricorso per motivi aggiunti notificato in data  18  giugno
2010 e depositato presso la Segreteria del  Tribunale  il  successivo
giorno 22, i ricorrenti hanno impugnato  le  graduatorie  provvisorie
medio tempore pubblicate, deducendo la  loro  illegittimita'  in  via
derivata  e  denunciando  le  conseguenze   dell'applicazione   delle
impugnate  disposizioni  sulla   loro   posizione   in   graduatoria,
all'evidenza peggiorativa sia della  precedente  che  di  quella  che
spetterebbe loro se si fosse  applicata  la  normativa  a  regime.  I
deducenti, infatti, si  sarebbero  visti  superare,  anche  di  molte
posizioni,  da  altri  insegnanti  in  ragione  del  solo   punteggio
assegnato (fino a 160 punti)  per  la  sola  anzianita'  di  servizio
prestata in Provincia di Trento  negli  anni  trascorsi.  Inoltre,  i
ricorrenti  hanno  nuovamente  formulato  l'istanza   cautelare   con
riferimento al motivo il cui esame era stato rinviato alla sede della
definizione del merito. 
    8. In vista  dell'udienza  camerale  le  parti  costituite  hanno
depositato ulteriore documentazione e memorie conclusionali. 
    9. Alla camera di consiglio del 24 giugno  2010,  il  procuratore
dell'Amministrazione provinciale  ha  dato  atto  della  rinuncia  ai
termini di difesa sull'istanza cautelare presentata dai deducenti con
il ricorso  per  motivi  aggiunti;  successivamente  ha  avuto  luogo
l'illustrazione da parte dei difensori delle opposte argomentazioni. 
    In esito a quanto deciso in camera di consiglio e'  stata  emessa
l'ordinanza in pari data n. 73 con  la  quale,  sul  rilievo  che  la
questione di legittimita' costituzionale dedotta con il quarto  mezzo
sia rilevante  ai  fini  del  decidere,  nonche'  non  manifestamente
infondata, la domanda cautelare  e'  stata  provvisoriamente  accolta
sospendendo l'efficacia del comma I dell'art. 9, oltre che del  comma
2  dell'art.  1,  del  bando  del   15.1.2010   per   l'aggiornamento
straordinario delle graduatorie  sul  presupposto  dell'esistenza  di
danni  gravi  ed  irreparabili  sino  alla  pronuncia   della   Corte
costituzionale e con riserva di successivo  riesame  all'esito  della
pronuncia da parte di quest'ultima. 
    10a. Cosi' riassunti i prolegomeni  della  vicenda,  il  Collegio
premette, in termini generali, che  il  principio  della  continuita'
didattica ha occupato un ruolo centrale nel dibattito psicopedagogico
italiano degli ultimi anni, tanto che  ne  e'  stata  anche  proposta
l'adozione  come  indicatore  d'analisi  per  la  valutazione   della
qualita' e dell'efficacia di un sistema scolastico volto a realizzare
una  scuola  moderna  d'ispirazione  europea  ma,  al  tempo  stesso,
radicata nella realta' locale. Tale principio e' essenzialmente volto
a  garantire  la  presenza  stabile  di  un  corpo  docente  per  non
frammentare l'azione educativa e meglio realizzare lo sviluppo  delle
conoscenze  e  delle  personalita'  degli  studenti.  Sotto   diverso
profilo,  e'  stato  anche  Osservato  che  cio'  non  significa  che
l'esigenza della continuita' didattica debba essere intesa in maniera
aprioristica  ed   assoluta,   posto   che   anche   un   ragionevole
avvicendamento  degli  insegnanti  e'  in  grado  di   apportare   un
arricchimento del bagaglio culturale dei discenti e  non  si  traduce
necessariamente in un pregiudizio. 
    Nella scienza educativa, il concetto di continuita'  educativo  -
didattica si identifica nello sviluppo e nella crescita degli scolari
e degli studenti ed esige per il loro perseguimento  che  si  evitino
macroscopiche  soluzioni  di  continuita'   nell'insegnamento:   cio'
significa che ogni momento  formativo  deve  essere  legittimato  dal
precedente  e  tendere  all'armonica  integrazione  funzionale  delle
esperienze e degli apprendimenti compiuti. 
    Tale scienza assoggetta a motivata critica non solo  la  mancanza
di  continuita'  didattica  dello  stesso   insegnante   negli   anni
successivi ma, piu' in generale, dell'intero processo di  formazione,
visto nella stretta connessione della gradualita' dell'apprendimento,
quando sia insufficiente o faccia del tutto difetto il  raccordo  nei
passaggi tra i diversi ordini e gradi del percorso scolastico in  cui
transita il  soggetto  in  eta'  evolutiva  (denominata  "continuita'
curriculare"),  e'  giudicata,  poi,  altrettanto  negativamente   la
mancanza  di  continuita'  con   l'ambiente   familiare   e   sociale
(cosiddetta "continuita' orizzontale"), ove si configuri una frattura
tra vita scolastica ed extrascolastica e quando  la  scuola  non  sia
capace di raccordarsi alle problematiche e ai bisogni  formativi  del
territorio. 
    Pertanto,  il  perseguimento  della  continuita'  didattica   non
integra alcun particolare favor nei confronti  degli  insegnanti  che
prestino la loro attivita' nel rispetto del visto  parametro,  ma  e'
diretto a produrre effetti  positivi  per  i  discenti,  che  sono  i
destinatari  di  un  insegnamento  che  siffattamente  si  svolga  e,
pertanto, essi  e  non  altri  sono  titolari  della  pretesa  a  che
l'attivita' didattica conservi la sua  fisionomia  sotto  il  profilo
della persona del docente. 
    10b. Nel sistema scolastico della Provincia autonoma di Trento il
concetto di continuita' didattica si concreta sul piano organizzativo
nell'avvertita necessita' di poter fare affidamento su di  un  corpus
docente  complessivamente  stabile  e  che,  ove  provenga  da  altre
Regioni, non aspiri a rapidamente trasferirsi altrove, se del caso in
area del territorio nazionale prossima all'originaria residenza. 
    I problemi connessi alla continuita'  didattica  nella  Provincia
autonoma richiedono dunque la  ricerca  di  soluzioni  ragionevoli  e
meditate, tali da non scoraggiare l'ingresso di docenti formatisi  ed
operanti al  di  fuori  dei  confini  provinciali  e  che  perseguano
un'equilibrata  mediazione  tra  concorrenti  valori  con   modalita'
dirette  ad  impedire  che  la  loro  graduazione   incida   comunque
negativamente sui discenti, e dunque sulle  figure  piu'  deboli  del
sistema scolastico. Come gia' segnalato, invero, e' a vantaggio della
loro acculturazione che occorre apprestare relazioni stabili e sicure
con il corpo docente. 
    11. Nella  normativa  scolastica  statale  con  la  risalente  L.
5.6.1990,  n.  148,  di   riforma   dell'ordinamento   della   scuola
elementare, era stato previsto che  l'assegnazione  degli  insegnanti
alle  classi  avesse  «cura  di  garantire  le  condizioni   per   la
continuita'  didattica»,  e  la  successiva  circolare  n.  339,  del
16.11.1992, aveva definito la continuita' come  «l'esigenza  primaria
per garantire il dritto dell'alunno ad un percorso formativo organico
e completo». Per la scuola secondaria, lo statuto delle studentesse e
degli studenti, approvato con d.P.R. 24.6.1998, n.  249,  ha  sancito
che  «lo  studente  ha  diritto  ad  una   formazione   culturale   e
professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche  attraverso
l'orientamento, l'identita' di ciascuno e sia aperta alla  pluralita'
delle   idee»   e   che   «la   scuola   persegue   la    continuita'
dell'apprendimento». 
    La legge delega 28.3.2003, n. 53, per la definizione delle  norme
generali sull'istruzione e dei livelli essenziali  delle  prestazioni
in materia di istruzione e formazione  professionale,  ha  egualmente
codificato all'art. 3, pertinente la qualita' del sistema  formativo,
il  principio  della   continuita'   didattica,   «assicurato   anche
attraverso  una  congrua  permanenza  dei  docenti  nella   sede   di
titolarita'». 
    Il D.Lgs. 19.2.2004, n. 59, contenente le norme generali relative
alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, oltre  ad
aver  previsto  il  principio  della  continuita'   curriculare,   ha
stabilito che il dirigente scolastico, sulla base di quanto stabilito
dal piano dell'offerta formativa e di criteri generali  definiti  dal
collegio dei docenti e  dal  consiglio  di  circolo  o  di  istituto,
disponga  l'assegnazione  dei  docenti  alle  classi   della   scuola
primaria, garantendo «le condizioni  per  la  continuita'  didattica»
(cfr., art. 7, comma 7) e che, inoltre, il miglioramento dei processi
di  apprendimento  e   della   relativa   valutazione,   nonche'   la
«continuita'  didattica»,  siano  assicurati  anche   attraverso   la
permanenza dei docenti nella sede di titolarita' almeno per il  tempo
corrispondente al periodo didattico (cfr., art. 8, comma  3,  per  la
scuola primaria, e art. il, comma 7,  per  la  scuola  secondaria  di
primo grado). 
    Anche il D.Lgs. 17.10.2005, n. 226, concernente le norme generali
e i livelli essenziali delle prestazioni relativi  al  secondo  ciclo
del sistema educativo di istruzione e formazione, ha previsto che «il
miglioramento  dei  processi  di  apprendimento  e   della   relativa
valutazione, nonche' la continuita' didattica, sono assicurati  anche
attraverso la permanenza  dei  docenti  nella  sede  di  titolarita',
almeno per il tempo corrispondente ad un  periodo  didattico»  (cfr.,
art. 12, comma 3) e che, per quanto riguarda i percorsi di istruzione
e formazione professionale, siano le regioni ad  adottare  le  misure
che  favoriscano  la  continuita'  formativa  anche   attraverso   la
permanenza dei docenti (cfr., art. 16). 
    12a. Per quanto concerne il quadro normativo di  riferimento  per
la  Provincia  autonoma  di  Trento,   la   materia   dell'istruzione
elementare e secondaria (media,  classica,  scientifica,  magistrale,
tecnica, professionale e artistica) e' prevista  dall'art.  9,  primo
comma,  n.  2),  dello  Statuto  speciale  d'autonomia,  fra   quelle
assegnate alla competenza legislativa concorrente. 
    Tra le funzioni che  il  successivo  d.P.R.  15.7.1988,  n.  405,
concernente  le  «Norme  di  attuazione  in  materia  di  ordinamento
scolastico» dello Statuto speciale, ha attribuito alla  Provincia  vi
e' anche lo «stato giuridico ed economico  del  personale  insegnante
(ispettivo,  direttivo  e  docente)»,  da  disciplinarsi  con   legge
provinciale per istituirne i ruoli. 
    In materia di personale la Provincia  ha  competenza  legislativa
esclusiva (cfr., art. 8, primo comma, n. 1), dello Statuto speciale),
soggetta al regime dei limiti costituzionali, oltre che  dei  vincoli
derivanti   dall'ordinamento    comunitario    e    dagli    obblighi
internazionali, di cui all'art. 117, comma 1, della Costituzione; sul
personale  della  scuola  detta  competenza  legislativa  subisce  un
ulteriore limite, imposto dal comma 3 dell'art. 2 delle citate  norme
di  attuazione,  ove  e'  stato  previsto  che  la  Provincia   debba
disciplinare con proprie  leggi  lo  stato  giuridico  del  personale
insegnante «nel rispetto dei principi fondamentali delle leggi  dello
Stato». 
    Il principio della continuita' didattica e', poi,  contenuto  nel
comma 3 dell'art. 2 del  citato  d.P.R.  n.  405  del  1988,  ove  e'
disposto che la Provincia di Trento intervenga con proprie leggi «per
la migliore utilizzazione del  personale  stesso  anche  al  fine  di
soddisfare le esigenze di continuita' didattica nonche' per una  piu'
efficace  organizzazione  della  scuola»  e  che,   «per   assicurare
l'attuazione delle finalita' ci cui al comma 3, la Provincia autonoma
di Trento definisce preda intesa  con  il  Ministero  dell'istruzione
dell'universita'  e   della   ricerca,   apposite   misure   per   la
determinazione dei tempi e  delle  modalita'  per  la  mobilita'  del
personale insegnante tra il  territorio  provinciale  e  il  restante
territorio nazionale» (comma 4). 
    Il previsto Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'istruzione,
dell'Universita' e della Ricerca e la Provincia autonoma di Trento e'
stato  sottoscritto  in  data  1°  marzo   2005   e   approvato   con
deliberazione  della  Giunta  provinciale  11.3.2005,  n.  454.  Esso
prescrive che la Provincia approvi «apposita tabella  di  valutazione
dei titoli culturali e professionali, valorizzando la continuita'  di
servizio  nelle  scuole  a  carattere  statale  e   paritario   della
Provincia». 
    12b. La L.p. 7.8.2006, n. 5, sul «Sistema educativo di istruzione
e formazione del Trentino», ha istituito le istituzioni scolastiche e
formative provinciali, enti  dotati  di  personalita'  giuridica,  di
autonomia didattica, organizzativa, amministrativa e finanziaria,  di
ricerca, sperimentazione e sviluppo, anche al fine di permettere  «la
flessibilita'   dell'insegnamento   finalizzata   alla    continuita'
didattica e formativa,  all'orientamento  e  al  riorientamento  alla
realizzazione di percorsi didattici personalizzati  e  integrati,  di
esperienze di tirocinio e di alternanza scuola - lavoro,  a  garanzia
della  qualita'  del  processo  di  apprendimento  e  di   formazione
integrale della persona» (art.  15),  nonche'  il  sistema  educativo
provinciale, per «assicurare la continuita' educative e didattica per
l'intero percorso di istruzione e  formazione»  (art.  54).  In  tale
sistema, compete alla Provincia determinare la dotazione  complessiva
del personale assegnato  alle  istituzioni  scolastiche  e  formative
provinciali; provvedere alle assegnazioni dei dirigenti, dei  docenti
e del personale  amministrativo,  tecnico,  ausiliario  e  assistente
educatore  alle   singole   istituzioni   scolastiche   e   formative
provinciali  secondo  un  piano  di   razionalita',   continuita'   e
progettualita' (art. 85 e 86); istituire le  graduatorie  provinciali
per titoli per l'accesso dei docenti a posti a tempo indeterminato  e
a tempo determinato nelle  scuole  a  carattere  statale,  che  hanno
durata quadriennale con possibilita' di  aggiornamento  biennale  del
punteggio. A tal fine, l'art. 92 della legge in esame detta  principi
e criteri direttivi per la formazione e l'utilizzo delle  graduatorie
provinciali per titoli, formate sulla base dei punteggi attribuiti in
relazione ai titoli posseduti e  ai  servizi  prestati  in  attivita'
d'insegnamento  nelle  scuole  che  offrono  servizio  pubblico,  sia
provinciali che paritarie, secondo i criteri di valutazione  definiti
dal  regolamento  approvato  che  D.P.P.  28.12.2006,  n.  27-80/Leg.
Inoltre, l'ultimo comma dello  stesso  art.  92  stabilisce  che  gli
iscritti  nelle  graduatorie  ad   esaurimento   nazionali   previste
dall'art. 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006,  n.
296, che chiedano l'inserimento  nelle  graduatorie  provinciali  per
titoli siano inseriti nelle medesime in posizione subordinata a tutte
le fasce. 
    12c.  Da  quanto  sommariamente  esposto  emerge  dunque  che  la
Provincia autonoma di Trento, nell'esercizio delle sue competenze  in
materia di ordinamento scolastico, da leggersi in base  al  combinato
disposto dello Statuto e delle citate norme di attuazione, predispone
le  graduatorie  per  titoli  del  personale  docente   secondo   una
disciplina propria; che  tale  ordinamento  di  settore  si  presenta
aperto con graduatorie quadriennali, rivedibili  biennalmente  quanto
ai titoli conseguiti medio tempore dai docenti, e con possibilita' di
aggiornamenti straordinari; che fruisce a tal fine di proprie tabelle
di valutazione dei  titoli  che  fanno  salvi  sia  i  titoli  che  i
requisiti  d'accesso  validi  sul   territorio   nazionale,   e   che
individuano concorrentemente modalita'  di  valutazione  proprie  che
valorizzano ulteriori fattori quali la continuita' di servizio  nelle
scuole della Provincia. 
    Per  questi  aspetti  il  prefigurato  sistema   si   differenzia
peculiarmente da quello statale basto esclusivamente  su  graduatorie
permanenti, attualmente trasformate  in  graduatorie  a  esaurimento,
alle quali e' allo stato precluso ogni ingresso  da  parte  di  altri
docenti. 
    13a. Quanto al valore della continuita'  didattica,  il  comma  2
dell'art. 84 ha disposto  che  l'utilizzazione  delle  risorse  umane
della   scuola   debba   avvenire   «nel    quadro    dell'efficacia,
dell'efficienza e dell'economicita'  dell'azione  amministrativa  del
sistema  educativo  principale,  che  ne  assicura  la   trasparenza,
l'imparzialita' e la qualita', al fine di garantire la  tutela  degli
interessi pubblici, in particolare della continuita' didattica, e dei
diritti degli studenti».  L'art.  92,  comma  2,  lett.  e),  ha  poi
stabilito  che  «per  il   servizio   effettivamente   prestato   con
continuita' per periodi non inferiori a tre anni nelle scuole di ogni
ondine e grado operami sul territorio provinciale e'  attribuito  uno
specifico punteggio; sono inoltre previsti i casi secondo i quali  il
servizio e' prestato  con  continuita'»  .  A  tal  fine,  il  D.P.P.
28.12.2006, n. 27-80/Leg, ha previsto l'attribuzione di 15 punti  per
«il servizio  effettivamente  prestato  per  cinque  anni  scolastici
continuativi nelle scuole provinciali a carattere  statali  paritarie
legalmente  riconosciute  pareggiate  o  parificate  del   territorio
provinciale», precisando che detto punteggio e' «riconosciuto per  un
massimo di due volte e purche' il servizio  sia  stato  prestato  per
almeno 6 mesi per anno». 
    Su tale base normativa erano state dunque formate  le  previgenti
graduatorie quadriennali 2009 - 2013. 
    13b. Nel mese di  marzo  2009  il  Legislatore  provinciale,  con
l'art. 66 della legge  n.  2,  ha  innovativamente  disposto  che  le
suddette  graduatorie  provinciali  per  titoli  fossero   aggiornate
straordinariamente  dopo  il  primo   anno   di   validita',   «quale
provvedimento anticongiunturale volto  a  creare  le  condizioni  per
aumentare l'occupazione lavorativa ... in  conseguenza  di  cio'  per
coloro che stanno attualmente frequentando gli ultimi  corsi  Ssis  e
acquisiranno  il  titolo  abilitativo  entro  quest'anno  si  Ritiene
opportuno permettere di iniziare quanto primi ad insegnare attraverso
l'aggiornamento  delle  graduatorie  provinciali»   (cfr.   relazione
illustrativa al provvedimento normativo). 
    Successivamente, nel mese di dicembre dello stesso anno,  con  il
comma 8 dell'art. 67 della legge n. 19,  concernente  la  finanziaria
provinciale per l'anno 2010, il Legislatore provinciale ha modificato
le modalita'  di  attribuzione  del  punteggio  riconosciuto  per  la
continuita' didattica, stabilendo che, «in deroga alla  lett  e)  del
comma 2 dell'art. 92» della legge provinciale  sulla  scuola,  e  «ai
fini dell'aggiornamento straordinario delle  graduatorie  provinciali
per titoli dei personale docente» previsto dall'art. 66 della L.p. n.
2 del 2009, il punteggio per il servizio continuativo  effettivamente
prestato nelle scuole provinciali  a  carattere  statale,  paritarie,
legalmente  riconosciute,  pareggiate  o  parificate  sia  elevato  a
«quaranta punti per il sevizio effettivamente prestato per  tre  anni
scolastici» e che tale punteggio sia «riconosciuto per un massimo  di
quattro volte e purche' il servizio sia stato prestato per  almo  sei
mesi per anno». 
    14a. In definitiva, dall'esame della normativa provinciale  sopra
riportata il Collegio rileva  che  il  postulato  della  «continuita'
didattica» e' codificato nelle norme di attuazione dello Statuto che,
integrando una fonte normativa subordinata alla Costituzione  e  allo
Statuto, si qualificano come una fonte rinforzata rispetto alle leggi
ordinarie, vincolando il legislatore ad adottare una disciplina volta
alla  migliore  utilizzazione  del  personale,  «anche  al  fine   di
soddisfare le esigenze di  continuita'  didattica»,  conseguentemente
apprestando le «misure  per  la  determinazione  dei  tempi  e  delle
modalita' per la mobilita' del personale insegnante tra il territorio
provinciale e il restante territorio nazionale». 
    Come piu' sopra gia' enunciato, la richiamata L.p. n. 5 del  2006
ha  dato  concreta  attuazione  al  suddetto  indirizzo  tramite   il
riconoscimento  di  un  punteggio   aggiuntivo   «per   il   servizio
effettivamente prestato con continuita' per periodi non  inferiori  a
tre anni nelle scuole di ogni ordine e grado operanti sul  territorio
provinciale»  .  In  sede  regolamentare,  poi,  il  visto  punteggio
aggiuntivo e' stato individuato in 15 punti, conseguibili  in  cinque
anni e per un massimo di due volte. Se si  considera  che  lo  stesso
regolamento  prevedeva  che  per  ogni  anno   di   insegnamento   si
maturassero  12  punti,  cio'  significava,   prima   dell'introdotta
novella, che per cinque anni di servizio  con  continuita'  didattica
ciascun insegnante maturava 60 punti quali  titolo  di  servizio,  ai
quali si sommavano i 15 punti di bonus per la continuita'. 
    14b.   E',   altresi',   avviso   del   Tribunale    che    anche
l'interpretazione teleologica della normativa provinciale primaria  e
secondaria sopra ricordata conduca all'identico risultato, essendo il
premio riconosciuto alla continuita' didattica peculiare  espressione
del fin'e di perseguire la disponibilita' di un corpo docente che sia
incoraggiato  a  permanere  sul  territorio  quale  che  sia  la  sua
provenienza, in esso radicando la fondata aspettativa  a  fruire  dei
futuri vantaggi siffattamente assicurati da una poziore posizione  in
graduatoria. Non pare estraneo  alla  presente  disamina  il  rilievo
parimenti generale che le leggi non sono adottate al solo  scopo  di,
graduare differenti interessi, ma sono esse  stesse  il  prodotto  di
quelle esigenze che in ciascuna comunita' giuridica si riconoscono  e
che trovano sovente base e ragione nelle nuove esigenze  sociali,  il
cui concreto accertamento compete  in  materie  attribuite  alla  sua
giurisdizione al Giudice amministrativo  nella  retta  lettura  delle
norme dell'ordinamento. 
    Da un lato, centrale appare dunque nella  Provincia  autonoma  il
ruolo esercitato dal primario interesse degli studenti di ogni ordine
e grado delle scuole trentine i quali, ai fini del migliore  percorso
formativo  possibile,  necessitano  all'evidenza  della  continuativa
presenza dei loro docenti. 
    Al detto aspetto si associa, come la difesa  dell'Amministrazione
provinciale ha sagacemente argomentato, la concorrente valorizzazione
dell'investimento formativo che la Provincia realizza per  i  docenti
ai sensi del comma 4  dell'art.  26  del  C.C.P.L.,  che  prevede  un
impegno  complessivo  di  40  ore  obbligatorie  per  il   cosiddetto
«potenziamento  formativo»,  delle  quali  20  sono   dedicate   alla
realizzazione  del  progetto  d'istituto  e  10  per   attivita'   di
formazione e di aggiornamento su tematiche individuate  dal  collegio
docenti per supportare e qualificare il progetto d'istituto. 
    Infine, non va sottaciuto che la  previsione  del  bonus  per  la
continuita' didattica  compensa  lo  svantaggio  che  gli  insegnanti
iscritti  nelle  graduatorie   provinciali   subiscono   in   ragione
dell'esclusiva di detta iscrizione, posto che  nel  sistema  trentino
non e' previsto l'accesso alla mobilita' esterna tramite l'iscrizione
in altre graduatorie provinciali. 
    15. La norma contenuta nel  comma  8  dell'art.  67  della  legge
finanziaria  provinciale  per  il   2010   ha   derogato,   tuttavia,
incisivamente ai criteri in precedenza vigenti, riconoscendo  per  la
sola   occasione   dell'aggiornamento   straordinario   2010    delle
graduatorie provinciali in esame che il  detto  punteggio  aggiuntivo
per  il  servizio  continuativo   svolto   in   qualsivoglia   scuola
provinciale  sia  elevato  a  «quaranta   punti   per   il   servizio
effettivamente prestato per tre anni scolastici» e che tale punteggio
sia «riconosciuto per un  massimo  di  quattro  tolte  e  purche'  il
servizio sia stato  prestato  per  almeno  sei  mesi  per  anno».  Il
Collegio Ritiene, al  riguardo,  che  la  questione  di  legittimita'
costituzionale  prospettata  dai  ricorrenti  sia  rilevante  e   non
manifestamente infondata. 
    16a. In punto  rilevanza,  la  nuova  normativa  ha  permesso  ai
docenti che hanno lavorato negli scorsi anni in Provincia  di  Trento
di  conseguire  la  vista  maggiorazione  di  40  punti  per  ciascun
triennio, e per quattro volte, per la sola continuita'  del  servizio
svolto, del tutto indipendentemente dal tipo di scuola nella quale lo
stesso e' stato prestato; il che si prospetta dunque di tutto rilievo
a fronte dei 36 punti che nello stesso periodo avrebbero maturato per
l'insegnamento nelle scuole statali, per i 27 punti per  il  servizio
prestato nelle scuole paritarie e per i 18 punti  per  quello  svolto
nelle  scuole  legalmente  riconosciute,  pareggiate  o   parificate.
Inoltre, il suddetto punteggio e' attribuito non solo per  la  classe
di insegnamento nella quale il servizio e' stato effettivamente reso,
ma anche per le altre classi in cui il docente e' abilitato. 
    L'interesse che muove i ricorrenti  e'  per  conseguenza  palese,
venendo incisa la loro posizione nelle graduatorie provinciali 2010 -
2013 in corso di aggiornamento e gia' pubblicate il 16 giugno  scorso
in versione provvisoria. Il pregiudizio indotto sul  loro  status  si
correla al fatto che essi non  hanno  insegnato  con  continuita'  in
Provincia di Trento per almeno tre anni ovvero, pur  avendolo  fatto,
si sono visti superare in graduatoria da altri insegnanti in possesso
di una maggiore continuita', avendo cumulato piu'  volte  i  quaranta
punti per ciascun triennio fino alla soglia massima di 160 punti. 
    Esemplare appare sotto questo profilo il  caso  della  ricorrente
sig.ra Romano, collocata nella graduatoria provvisoria per la  classe
di concorso A346 (lingua e  civilta'  inglese  -  superiori)  all'11°
posto, con 187 punti, di cui 147 per l'abilitazione e per  i  servizi
pregressi e 40  per  la  continuita'  didattica.  I  docenti  che  la
precedono vantano, tuttavia, un punteggio per i titoli di studio e di
servizio inferiore a quello dell'istante,  ma  piu'  elevato  per  la
continuita' didattica, avendo essi conseguito  80  o  120  punti;  ne
consegue che, con il sistema previgente, ove la continuita'  incideva
in misura inferiore, l'interessata si sarebbe collocata al  primo  (o
al secondo) posto,  e  che  le  si  sarebbe  presentata  la  concreta
possibilita' di conseguire la nomina in ruolo  e,  prima  ancora,  la
priorita' nella scelta della sede di lavoro. 
    Anche  i  ricorrenti  sigg.ri  Cassiani,  Moscatt   e   Visconti,
collocati  ai  posti  nn.  21,  23  e  27  della  stessa  graduatoria
provvisoria per la classe di concorso A346, rispettivamente con  164,
162 e 157 punti, si sono  visti  superare  da  numerosi  docenti  che
vantano minori titoli professionali,  ma  maggiore  anzianita'  nella
continuita' didattica, fra i quali un'insegnante che, a fronte di  13
punti per l'abilitazione e a 6 per titoli, e' stato graduato  davanti
agli istanti sulla base dei 160 punti assegnati  per  la  continuita'
didattica. 
    Infine, la ricorrente sig.ra Mosna si e' collocata al  17°  posto
della  graduatoria  per  la  classe  di  concorso  A28  -  educazione
artistica, nella quale egualmente la  precedono  ben  11  docenti  in
ragione del solo punteggio conseguito per la continuita' didattica. 
    16b. Il Collegio Osserva, in proposito,  che  l'applicazione  del
comma 8 dell'art.  67,  che  detti  scorrimenti  ha  provocato  nelle
graduatorie,  integra   un   tratto   di   attivita'   amministrativa
strettamente vincolata, valendo la norma con effetti retroattivi  nei
confronti dell'intero corpo docente: la  relazione  illustrativa  ha,
infatti, dato atto che, in disparte restando la sua  chiara  lettera,
«tale emendamento e' a favore dei docenti da lungo tempo in  servizio
a tempo determinato in Trentino». 
    17a.  La  questione  di  illegittimita'  costituzionale,  che  e'
rilevante nei termini sopra illustrati, e', altresi',  a  parere  del
Tribunale non manifestamente infondata. 
    La  disposizione  in  esame  appare  anzitutto  sospettabile   di
violazione dell'ars 3 della  Costituzione  avuto  riguardo  alla  sua
retroattivita'. Come codesta sovrana  Corte  costituzionale  ha  piu'
volte chiarito,  l'emanazione  di  leggi  con  efficacia  retroattiva
«incontra  una  serie  di  limiti  che  questa  Corte  ha  da   tempo
individuato, e che  attengono  alla  salvaguardia,  tra  l'altro,  di
fondamentali  valori  di  civilta'  giuridica  posti  a  tutela   dei
destinatari della norma e dello stesso ordinamento, tra i quali vanno
ricompresi il rispetto del principio generale di ragionevolezza e  di
eguaglianza e la tutela  dell'affidamento  legittimamente  sorto  nei
soggetti quale principio connaturato allo Stato  di  diritto»  (cfr.,
sentenza 15.7.2005, n. 282). 
    Anche con riferimento ai  rapporti  di  durata,  codesta  sovrana
Corte  ha  piu'  volte  affermato  il  principio   secondo   cui   il
Legislatore, in materia di successione di leggi,  «dispone  di  ampia
discrezionalita' e puo' anche  modificare  in  senso  sfavorevole  la
disciplina di quei rapporti, ancorche' l'oggetto  sia  costituito  da
diritti soggettivi perfetti, salvo - in caso di norme  retroattive  -
il limite imposto in  materia  penale  dall'art  25,  secondo  comma,
Cost., e comunque a condizione che la retroattivita'  trovi  adeguata
giustificazione sul piano della ragionevolezza  e  non  si  ponga  in
contrasto con altri valori e interessi  costituzionalmente  protetti.
Nella giurisprudenza di questa Corte poi, e' consolidato il principio
del legittimo affidamento nella sicurezza giuridica, che  costituisce
elemento fondamentale dello Stato di dritto e non puo' essere leso da
disposizioni retroattive che trasmodino in regolamento irrazionale di
situazioni sostanziali fondate su leggi  anteriori»  (cfr.,  sentenza
24.7.2009, n. 236, e la giurisprudenza costituzionale ivi citata). 
    Nel caso  di  specie  la  norma  in  questione  ha,  all'opposto,
introdotto modalita'  di  riconoscimento  del  servizio  prestato  in
continuita' didattica che segnano una netta soluzione di  continuita'
rispetto  al  passato  e  che  si  applicano  peraltro  per  il  solo
aggiornamento  straordinario  2010,  posto  che  per  quello   futuro
tornera' ad applicarsi la normativa a regime con il riconoscimento di
15  punti  nel  quinquennio.  Con  detta  revisione  una  tantum   il
previgente  sistema  nel  quale  i  docenti   gia'   iscritti   nelle
graduatorie avevano riposto pieno  affidamento  e'  stato,  tuttavia,
modificato, con effetti che  si  protrarranno  indefinitivamente  nel
tempo quanto al rapporto che si configurava fra i loro  titoli  e  la
continuita' didattica, essendo quest'ultima del tutto  inopinatamente
divenuta  parametro  dominante  rispetto  a  tutti   gli   altri   ed
obiettivamente decisivo per la posizione  da  acquisire  nelle  nuove
graduatorie. 
    Alla sospetta violazione del principio di parita' tra  quanti  si
trovino nell'identica situazione si associa,  peraltro  strettamente,
quella del principio di  ragionevolezza,  che  le  norme  retroattive
devono rispettare rispetto a  posizioni  che  appaiano  essere  state
legittimamente quesite. 
    In  dipendenza,  infatti,  della   retroattivita'   della   norma
l'incisione delle posizioni dei ricorrenti, ancorche'  promanante  da
una singola revisione  delle  graduatorie,  pare  cristallizzare  nel
tempo con effetti a scontata ricaduta anche sulle future  graduatorie
per quelle posizioni che abbiano fruito del riconoscimento  anche  di
un solo triennio a titolo di continuita'  di  servizio  e  dunque  in
virtu' di vicenda del tutto casuale: il che appare  tradursi  in  uno
strumento di persistente  depotenziamento  delle  pretese  di  quanti
abbiano maturato o possano conseguire in futuro un punteggio connesso
a titoli diversi da quello della mera continuita'. 
    Sotto  quest'ultimo  profilo   non   parrebbe   escluso   neppure
l'ulteriore  pregiudizio,  direttamente  rilevante  per   l'interesse
pubblico che pur s'intende soddisfare,  provocato  dalla  presumibile
riduzione a zero di ogni spinta all'ulteriore formazione, destinata a
non svolgere alcun ruolo quanto ai titoli conseguibili al cospetto di
punteggi comunque palesemente irraggiungibili. 
    Puo' in proposito soggiungersi che, prima della suddetta novella,
i docenti erano consapevoli che  il  punteggio  conseguibile  per  il
servizio prestato in continuita' didattica accreditava loro 15  punti
per ogni quinquennio e per il massimo di due volte; che tale criterio
si  traduceva  in  un  corrispondente  vantaggio  sull'ordine   delle
graduatorie e che, per conseguenza, ciascun aspirante docente operava
sulla base di parametri certi  ed  obiettivi  la  propria  scelta  se
conseguire o meno detto punteggio aggiuntivo restando iscritto  nelle
graduatorie trentine per un quinquennio o per un decennio. 
    Ne' detta peculiare disciplina pare giustificarsi, come allega la
difesa dell'Amministrazione provinciale, con  il  fatto  che  sarebbe
piu' favorevole per i docenti, avendo ridotto il periodo utile a  tre
anni  ed  elevato  il  punteggio  maturabile,  incidendo  essa  sulle
graduatorie  che   saranno   utilizzate   pro   futuro   e   operando
indistintamente per  tutti  gli  aspiranti  che  possano  vantare  un
triennio di insegnamento continuativo nelle scuole della Provincia. 
    Infatti, il consistente mutamento del punteggio assegnato  immuta
per quanto suesposto la formazione della graduatorie e, quindi, viola
un  affidamento  qualificato  di  quei  ricorrenti  che  vi  figurano
iscritti sulla scorta dei precedenti criteri. 
    17b. Sotto diverso aspetto, il Collegio rileva  che  il  servizio
gia' prestato, che e' stato oggetto d'immediata  valutazione,  sembra
concretare, da  una  parte,  un  eccesso  di  potere  legislativo  e,
dall'altra, la violazione del canone della ragionevolezza anche sotto
un differente profilo. 
    Nella specie appare, infatti, palese il rilievo  che,  in  virtu'
del servizio pregresso, riveste il punteggio attribuito ai docenti: i
40 punti conseguibili per ciascuno dei trascorsi trienni si  sommano,
infatti, ai 36 punti previsti per  l'attivita'  svolta  nello  stesso
periodo nelle scuole statali, ridotti a  27  punti  per  il  servizio
prestato nelle scuole paritarie e a  18  punti  per  quello  prestato
nelle  scuole  legalmente  riconosciute,  pareggiate  o   parificate,
nonche' ai 30 punti previsti per l'abilitazione conseguita presso  le
scuole universitarie di specializzazione all'insegnamento  secondario
(SSIS), ai 12 punti per il dottorato di  ricerca  e  ai  3  per  ogni
diploma di specializzazione o master universitario di durata  annuale
(corrispondente a 60 crediti) con esame finale. 
    L'Amministrazione provinciale ha  peraltro  difeso,  anche  sotto
questo aspetto, la disposizione in esame,  sul  rilievo  che  sarebbe
erronea la  pretesa  di  confrontare  punteggi  che  corrispondono  a
finalita' diverse e sottolineando che essa costituirebbe  una  scelta
discrezionale del Legislatore. 
    A parere  del  Collegio  l'eccesso  di  potere  legislativo  pare
integrato dal fatto che tutti i punteggi previsti  dalla  tabella  di
valutazione dei titoli si presentano  omogenei  e  proporzionali  fra
loro,  come  emerge  esemplificativamente  dall'Osservazione  che  il
titolo SSIS, cui corrispondono 30 punti, sconta un bonus  di  soli  6
punti, equivalendo i restanti  24  ad  un  biennio  di  insegnamento,
tenuto   conto   della   pari   durata   del   relativo   corso    di
specializzazione.  Inoltre,  anche  gli  altri   punti   riconosciuti
appaiono riconducibili all'identica logica, considerando  che  quelli
attribuiti per le scuole paritarie  e  per  le  scuole  parificate  o
pareggiate  sono  gradatamente  piu'  contenuti  rispetto  a   quelli
previsti per le scuole statali: il che  appare,  invero,  espressione
della discrezionalita' del Legislatore provinciale, che si sottrae in
quanto tale ad ogni possibile censura  sui  piano  dell'apprezzamento
compiuto. 
    L'innegabile alterazione di  detta  logica  sembra,  all'opposto,
manifesta, ove si rifletta  che,  nel  quadro  dell'attribuzione  dei
punteggi per titoli, che  nel  corso  degli  anni  ha  costituito  la
progressiva  costituzione  del  personale   patrimonio   di   ciascun
insegnante,  ben  sorretto  nelle  proprie  scelte  dall'esigenza  di
incrementarlo con scelte di  studio  e  di  formazione  poste  a  sua
disposizione  dalla  Provincia,  l'indifferenziata  assegnazione  dei
ridetti 40 punti anche  per  un  solo  triennio  si  traduce  in  uno
strumento di straordinaria  accelerazione  quanto  alla  collocazione
nelle  graduatorie  provinciali   di   quegli   insegnanti,   e   che
obiettivamente svilisce i titoli fino a quel  momento  accumulati  da
tutti gli  altri:  l'indecifrabilita'  di  siffatta  scelta,  che  e'
obiettivamente sorretta dall'unico parametro  della  prestazione  del
servizio nel territorio della Provincia, pare dunque tradursi  in  un
irrazionale apprezzamento e dunque nel lumeggiato eccesso  di  potere
legislativo, non trovando che parziale giustificazione  nell'esigenza
di premiare la continuita' delle singole docenze. 
    Da  quanto  ora  esposto  si  deduce,  peraltro,  la  concorrente
violazione,   sotto   un   diverso   aspetto,   del   canone    della
ragionevolezza,  sovente  fatto  proprio  da  codesta  sovrana  Corte
nell'esercizio delle sua competenza di Giudice delle leggi. 
    Il   concetto   giuridico   a   contenuto   indeterminato   della
ragionevolezza e' stato, invero, originariamente ricondotto  all'area
dominata dal principio di uguaglianza, si' che la norma  apportatrice
di  irragionevoli  discriminazioni   e'   apparsa   per   cio'   solo
costituzionalmente illegittima. 
    Lo stesso criterio, tuttavia, si e'  progressivamente  affrancato
dal principio di uguaglianza, come autorevolmente affermato da un suo
Presidente, «anche  in  assenza  di  una  sostanziale  disparita'  di
trattamento tra fattispecie omogenee allorche' la norma presenti  una
intrinseca incoerenza, contraddittorieta' od illogicita' rispetto  al
contesto normativo preesistente o rispetto alla complessiva finalita'
perseguita dal legislatore». In un'accezione piu' pregnante di quella
precedente, codesta sovrana Corte ha valutato la coerenza della norma
sottoposta al suo esame rispetto alla ratio ad essa  sottesa,  ovvero
la sua non contraddittorieta' rispetto al sistema, o la non manifesta
inidoneita'  degli  strumenti  ivi  prescelti   per   conseguire   un
determinato fine, con  un  controllo  comportante  considerazioni  di
adeguatezza, pertinenza, proporzionalita', coerenza. Piu' di recente,
e' stato  applicato  il  criterio  della  ragionevolezza  intrinseca,
attraverso il quale il giudizio si  traduce  in  una  valutazione  di
conformita' della norma alla ratio che la  sostiene  (cfr.,  sentenza
5.12.2008, n. 399). In tal senso, la ragionevolezza intrinseca di una
norma puo' essere valutata anche verificando se tale norma sia o meno
coerente con la  qualificazione  che  di  essa  si  da'  in  generale
nell'atto normativo in cui e' contenuta,  oppure  verificando  se  la
contraddizione si configuri tra  la  previsione  astratta  e  la  sua
concreta applicazione (cfr., da ultimo, sentenze 28.1.2010, n.  26  e
8.5.2009, n. 137). 
    In definitiva, la questione di legittimita' costituzionale per la
disposizione che assegna un cosi elevato punteggio sulla sola  scorta
di una qualsivoglia docenza purche' prestata nel territorio  trentino
appare al Tribunale non manifestamente infondata, tenuto conto  della
ridetta,  profonda   alterazione   che   induce   sulle   graduatorie
provinciali, e alla stregua di una logica obiettivamente  estranea  a
quella che  nel  passato  ha  meditatamente  guidato  il  Legislatore
provinciale nell'articolata prefissione  del  valore  dei  titoli  in
possesso  di  ciascun  docente,  ivi  compreso  quello  del  servizio
prestato nella Provincia. 
    17c. Infine, la stessa norma appare in contrasto per le identiche
ragioni con il principio di buon andamento  dell'Amministrazione,  di
cui all'art. 97 della Costituzione. 
    Va  ricordato,  in  proposito,   che   nel   sistema   scolastico
provinciale  l'accesso  degli  insegnanti  al  posto  di  lavoro  con
contratto a tempo indeterminato avviene  mediante  concorsi  pubblici
per titoli e per esami, o  per  corso  -  concorso  pubblico,  oppure
tramite l'utilizzazione  delle  graduatorie  provinciali  per  titoli
(cfr., art. 89 della L.p. n. 5 del 2006). 
    Codesta sovrana Corte ha piu' volte affermato  che  il  principio
del pubblico concorso per l'accesso  agli  impieghi  nelle  pubbliche
amministrazioni costituisce la regola generale imposta  dall'art.  97
della Costituzione, quale strumento imparziale di selezione tecnica e
neutrale dei piu' capaci sulla base del criterio  del  merito.  Detta
regola, peraltro,  puo'  andare  incontro  a  deroghe  ed  eccezioni,
attraverso la  trasformazione  delle  posizioni  di  lavoro  a  tempo
determinato gia' ricoperte da personale precario, purche' esse  siano
«delimitate in modo rigoroso» (cfr., sentenze  9.11.2006,  n.  363  e
15.1.2010, n. 9), dettate da «peculiari e straordinarie  esigenze  di
interesse pubblico» idonee a giustificarle (cfr., sentenza  3.3.2006,
n. 81), e «numericamente contenute in percentuali limitate», rispetto
alla globalita' delle assunzioni poste in essere dall'Amministrazione
(cfr., sentenza 14.7.2009, n. 215); e cio' sul diverso  rilievo  «che
la necessita' del concorso per le assunzioni  a  tempo  indeterminato
discende non solo dal rispetto del principio di buon andamento  della
pubblica amministrazione di cui all'art. 97  Cost.,  ma  anche  dalla
necessita' di consentire a tutti i cittadini l'accesso alle  funzioni
pubbliche, in base all'art. 51 Cost.» (cfr., sentenza  24.6.2010,  n.
225). 
    In stretta coerenza con tale  indirizzo,  deve  essere  posto  in
evidenza che il contratto a tempo indeterminato si consegue da  tempo
in Trentino solo tramite le  graduatorie,  e  dunque  all'interno  di
un'area derogatoria marcatamente diversa da quella  disciplinata  dal
pubblico concorso, che tollererebbe solo parziali deroghe, ma non  le
eleva a regola generale di reclutamento del personale; che il  premio
istituito  dalla  legge  finanziaria  provinciale  per  il  2010   e'
indifferenziatamente attribuito per il  servizio  reso  anche  presso
istituti  ove  la  stipula  del  contratto  di  assunzione   non   e'
subordinata a principi di evidenza pubblica; che l'attribuzione di 40
punti per triennio, fino al massimo di 160  punti,  ha  inciso  sulla
posizione  nelle  graduatorie  trentine  dei  docenti,   elevando   a
posizioni di vertice, o  comunque  piu'  vantaggiose  ai  fini  della
potenziale immissione in ruolo, insegnanti che, sul piano dei  titoli
diversi da quello del solo servizio di  continuita',  possono  essere
stati  reclutati  con  un  parametro  affatto   diverso   da   quello
meritocratico. 
    18. In  conclusione,  sul  fondamento  delle  argomentazioni  che
precedono ed alla stregua della rilevanza, ai  fini  della  decisione
nel merito della controversia, e  della  non  manifesta  infondatezza
della questione prospettata, si rimette la sua definizione a  codesta
sovrana Corte Costituzionale, con sospensione  della  fase  cautelare
del presente giudizio.